Costi manodopera subappaltata e obbligo di indicazione in offerta (TAR Molise n. 311 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera relativi a tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, comprese quelle che l’offerente intenda affidare in subappalto. L’obbligo non ammette deroga per i servizi qualificati come secondari dalla lex specialis, quando questa li ponga sullo stesso piano degli altri quanto a oggetto e rilevanza economica. I costi della manodopera delle prestazioni subappaltate non costituiscono costi indiretti della commessa ove i lavoratori addetti siano stabili, prevedibili e dedicati, e non figure di mero ausilio occasionale. La carenza originaria dell’indicazione integra causa autonoma di esclusione e non è sanabile in sede di verifica di anomalia né mediante richiesta di chiarimenti. Il principio opera a prescindere dalla valutazione di congruità dell’offerta.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara ristretta indetta dall’Inail, nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione Consip, per l’affidamento dei servizi di pulizia, reception e facchinaggio, relativamente al lotto della Direzione regionale del Molise. Nell’offerta dichiarava l’intenzione di ricorrere al subappalto per alcune attività, tra cui disinfestazione e derattizzazione, raccolta e conferimento di rifiuti speciali e manutenzione del verde.
All’esito dello scorrimento della graduatoria, la stazione appaltante sottoponeva l’offerta a verifica dell’anomalia, rilevando costi della manodopera pari a 294.204,29 euro, a fronte dei 727.415,54 euro stimati nel capitolato d’oneri. In quella sede la concorrente precisava di avere calcolato il monte ore solo per i servizi di pulizia e reception, avendo previsto il subappalto per gli altri. L’Inail disponeva quindi l’esclusione per mancata indicazione dei costi di manodopera relativi ai servizi da subappaltare. La ricorrente impugnava il provvedimento, il successivo diniego di autotutela e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione disposta in favore di altra società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente ricorso e motivi aggiunti, esaminandoli congiuntamente perché sovrapponibili. Il passaggio centrale chiarisce la natura del provvedimento: l’esclusione non deriva dagli esiti di un’ordinaria verifica di anomalia, ma dal rilievo della mancata indicazione separata, già in fase di offerta, dei costi della manodopera relativi ad alcuni servizi.
Richiamato l’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e l’art. 18 del capitolato d’oneri, il Tribunale osserva che nessuna delle due previsioni contempla deroghe per l’ipotesi di ricorso al subappalto. L’indicazione separata è elemento essenziale dell’offerta, prescritto a pena di esclusione e indipendente dalla congruità economica. Nel caso concreto l’offerta era solo apparentemente completa, avendo stimato i costi per i soli servizi di pulizia e reception: carenza originaria che determina l’esclusione in diretta applicazione della norma.
Quanto alla dedotta natura secondaria delle altre prestazioni, il Collegio la esclude sulla base della lex specialis: il capitolato d’oneri poneva tutti i servizi sullo stesso piano, il capitolato tecnico integrativo li qualificava tutti come operativi e la loro incidenza economica complessiva (499.662,52 euro su 1.206.769 euro a base di gara) ne confermava la pari centralità. Nemmeno regge la tesi dei costi indiretti: i lavoratori addetti a tali attività erano figure operative, stabili e dedicate, con impiego prevedibile nell’an e nel quantum, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 6786 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 4250 del 2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 7582 del 2024).
Il Tribunale affronta poi il precedente invocato dalla ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5580 del 2025) e ne esclude la pertinenza. Quel caso riguardava un operatore intermediario senza detenzione di rifiuti, ossia un’ipotesi di subappalto necessario, e i costi del subappalto erano comunque stati indicati in offerta; il precedente richiamato (Cons. Stato, Sez. III, n. 6114 del 2023) concerneva una verifica di anomalia sotto il previgente art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, che limitava l’obbligo ai costi propri dell’appaltatore. L’attuale art. 108, comma 9, riferendosi in generale ai costi della manodopera, impone di indicare anche quelli del subappalto, e la ratio di tutela dei lavoratori impone la cristallizzazione dei costi sin dall’offerta.
Esclusa ogni sanatoria postuma, il Collegio ritiene inconsistente anche la censura sulla violazione dei principi del risultato e della fiducia, non residuando spazio per richieste di chiarimenti su un elemento dovuto ab origine. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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