Verifica dell’anomalia e imputazione dei costi di commessa nel giudizio di sostenibilità (TAR Liguria n. 910 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica dell’anomalia dell’offerta, ai fini della sostenibilità economica, ciò che rileva non è la correttezza tecnico-contabile dell’imputazione di un costo alle spese generali di commessa anziché ai costi generali aziendali, ma la specifica quantificazione delle spese riferite alla singola commessa. Le censure avverso singole voci di costo sono ammissibili quando la differenza tra le offerte è ridotta e la stazione appaltante abbia riconosciuto maggior pregio tecnico all’offerta aggiudicataria. L’assunzione cumulativa, in capo al medesimo professionista, delle qualifiche di collaboratore e di responsabile tecnico non impone una remunerazione aggiuntiva. La reperibilità c.d. ordinaria, quale mero meccanismo di sostituzione di addetti in servizio, non integra l’istituto in senso tecnico né comporta indennità.

Il Fatto

Con sentenza n. 447 del 19 giugno 2024, passata in giudicato, il TAR Liguria annullava l’aggiudicazione a una società del servizio di gestione della sicurezza antincendio, squadra antincendio e gestione dell’elisuperficie di un policlinico, per vizi logici e carenze istruttorie nella verifica di anomalia dell’offerta. La stazione appaltante rideterminava il sub-procedimento e confermava l’aggiudicazione.

La seconda classificata, operatore uscente, impugnava la nuova delibera deducendo violazione del giudicato e plurimi profili di illegittimità, tutti concentrati sull’insostenibilità delle singole voci di costo: figure apicali, aviosuperficie, reperibilità delle squadre, installazione delle centraline. Si costituivano l’amministrazione e l’aggiudicataria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e chiedendone il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e ritiene il ricorso ammissibile. Pur articolato in un unico motivo, esso consente alle controparti e al giudice di individuare con chiarezza i vizi dedotti. L’esiguo scarto tra le offerte economiche, unito al maggior pregio tecnico riconosciuto all’aggiudicataria, giustifica l’impugnazione anche di singole voci di costo.

Nel merito, il motivo è infondato. Quanto alle figure apicali, i costi non erano stati imputati ai costi generali aziendali, come sosteneva la ricorrente, bensì alle spese generali di commessa. Ciò basta: una specifica quantificazione delle spese inerenti alla commessa esclude il vizio, a prescindere dalla tecnica contabile seguita.

Sull’importo destinato al collaboratore e al responsabile tecnico, la somma stanziata corrisponde a quella posta a base d’asta dal capitolato tecnico. La ricorrente non spiega perché l’assunzione cumulativa delle due qualifiche dovrebbe comportare un costo maggiore: il professionista può non pretendere un compenso aggiuntivo per rendere più vantaggiosa l’offerta.

I costi dell’aviosuperficie si spiegano con la natura documentale dell’attività, comunque affidata ad addetti già facenti parte della squadra antincendio. Quanto alla reperibilità ordinaria, si tratta di un meccanismo di sostituzione di addetti in servizio, su libera adesione dei lavoratori, privo dell’obbligo di intervento entro un tempo prestabilito: non integra la reperibilità in senso tecnico né un’indennità. La reperibilità di allerta, invece, attinge operatori impiegati su altre commesse, con costi ripartiti tra tutte.

Infine, l’aggiudicataria ha dimostrato che il preventivo comprendeva anche l’installazione delle centraline, la cui descrizione era affetta da errore materiale poi corretto dal fornitore. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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