Decadenza demaniale per morosità grave anche senza numero di rate insolute (TAR Liguria n. 909 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima per omesso pagamento dei canoni, prevista dall’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav., non presuppone la predeterminazione nel titolo del numero di rate insolute, allorché la morosità assuma carattere rilevante. Le inadempienze del concessionario devono essere gravi o comunque significative, in parallelo al criterio dell’art. 1455 cod. civ. sull’inadempimento di non scarsa importanza. Il tardivo adempimento degli obblighi accessori non impedisce la decadenza, quando questa si fondi su una grave e perdurante situazione debitoria. La ponderazione degli interessi coinvolti, se immune da illogicità e irragionevolezza, sfugge al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Finale Ligure con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima n. 7/2007, assentita per mantenere un immobile adibito a ristorante e bar. L’Amministrazione ha motivato l’atto tanto sull’omesso pagamento dei canoni demaniali, quanto sull’inottemperanza agli obblighi di versamento dell’imposta regionale e di registro, di costituzione della cauzione e di abbattimento delle barriere architettoniche.

La ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav. per mancata fissazione del numero di rate insolute e l’inosservanza dell’art. 26 reg. es. cod. nav. per omesso coinvolgimento dell’Intendenza di Finanza. Ha inoltre dedotto l’insussistenza della morosità, invocando il ricalcolo retroattivo dei canoni ai sensi dell’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020 e la compensazione con somme asseritamente versate in eccesso.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dalla elaborazione pretoria secondo cui, ai fini dell’adozione del provvedimento decadenziale, le inadempienze del concessionario devono essere gravi o significative, in linea con l’art. 1455 cod. civ. (Cons. St., sez. VII, n. 4413 del 2023). Su questa base il Collegio verifica la legittimità dell’atto sotto i profili contestati.

Quanto al primo motivo, la mancata predeterminazione del numero di rate insolute non è ostativa all’adozione dell’atto quando la morosità sia rilevante. Nel caso concreto la concessionaria, nonostante i solleciti del Comune e dell’Agenzia del Demanio, non ha versato in tutto o in parte i canoni di numerose annualità, maturando una pendenza debitoria di € 118.461,99, a lungo iscritta a ruolo e inserita in piani di rateizzazione. La Corte rigetta anche la censura sull’art. 26 reg. es. cod. nav., poiché l’Agenzia del Demanio, che ha sostituito l’Intendenza di Finanza, è stata ritualmente interpellata e si è rimessa all’apprezzamento del Comune (TAR Toscana, sez. IV, n. 1105 del 2023).

Il ricalcolo invocato dalla ricorrente è escluso: l’art. 100, comma 3, del d.l. n. 104/2020 si applica alle sole concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, non ai rapporti concessori per finalità turistico-ricreative. Per questi ultimi i nuovi criteri operano dall’annualità 2021, e il Comune ha correttamente rideterminato i canoni per il 2021, 2022 e 2023. La richiesta di definizione agevolata del debito è stata legittimamente rigettata per difetto dei requisiti.

Sugli ulteriori profili di inadempimento, il Collegio rileva che il Comune ha ripetutamente richiesto la cauzione e che la ricorrente presenta un debito di € 41.749,07 per l’imposta regionale sulle concessioni. Quanto alla rampa per disabili, il tardivo adempimento documentato nel luglio 2024 non può impedire la decadenza, che si fonda soprattutto sulla grave situazione debitoria.

Infine, la ponderazione degli interessi compiuta dall’Amministrazione non è illogica né irragionevole: il pagamento dei soli canoni 2022 e 2023, peraltro a seguito di sollecito, senza garanzia a copertura dell’ingente debito pregresso, non consente la proficua prosecuzione del rapporto (Cons. St., sez. VII, n. 8498 del 2024). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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