Silenzio-diniego sull’accertamento di conformità e doppia conformità edilizia (Cons. Stato n. 683 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia urbanistico-edilizia il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto ed integra una fattispecie di silenzio significativo. Decorso il termine di sessanta giorni senza provvedimento espresso non sussiste alcun obbligo di provvedere, ferma restando la facoltà dell’ente di pronunciarsi comunque, anche all’esito di supplemento istruttorio. Il silenzio-diniego va impugnato, al pari di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale, deducendo esclusivamente ragioni di diritto volte a dimostrare la sanabilità degli abusi. Sono inammissibili i vizi formali del procedimento, ivi compresi il deficit di motivazione e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, dei quali la fattispecie è ope legis strutturalmente carente. Resta fermo il presupposto della doppia conformità.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile presenta al Comune, nell’agosto 2016, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere consistenti nella fusione di due locali commerciali, nella realizzazione di un ampliamento di volume in zona retrostante mediante recupero della volumetria del vano scala e nella creazione di un piccolo vano tecnico. L’amministrazione non risponde. La ricorrente impugna quindi il silenzio.
Dalla costituzione del Comune emerge l’adozione di un’ordinanza di demolizione delle opere abusive, non notificata all’interessata, impugnata con motivi aggiunti. Il TAR Campania, con sentenza n. 808/2023, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. La proprietaria appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene assorbente la questione della legittimità del silenzio rigetto ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. In materia urbanistico-edilizia il silenzio sulla richiesta di concessione in sanatoria e sull’istanza di accertamento di conformità ha valore legale tipico di rigetto: costituisce cioè un’ipotesi di silenzio significativo al quale sono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego.
Una volta decorso il termine, quindi, non sussiste obbligo di provvedere. Permane tuttavia la facoltà dell’ente di provvedere espressamente, nella specie esercitata ragionevolmente anche a fronte del supplemento istruttorio svolto. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 9148 del 2023 e la decisione della stessa Sezione del 19 giugno 2025, n. 5374.
Il silenzio-diniego va impugnato alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale, adducendo esclusivamente ragioni di diritto tese a comprovare la sanabilità degli abusi. Sono perciò escluse le censure relative al deficit di motivazione, del quale la fattispecie è ope legis strutturalmente carente, e agli altri vizi formali, quali la mancanza di pareri o del preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 1394 del 2025.
In via ulteriore, la Corte rileva che la domanda non sarebbe stata comunque accoglibile per difetto del presupposto della doppia conformità. L’abuso ha determinato un aumento di superficie e di volume mediante il recupero della volumetria del vano scala, in violazione dell’art. 4 n.t.a., che vieta di scomputare dal calcolo delle superfici e dei volumi il corpo scala. L’immobile ricade inoltre in Zona A residenziale, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0 mc/mq, che preclude la realizzazione di nuovi volumi. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione della parte appellata.
Nota della Redazione
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