Verifica di anomalia estesa ai costi dell’offerta tecnica (Cons. Stato n. 4156 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023, ha ad oggetto la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso e non può essere circoscritto ai soli aspetti dell’offerta che trovano testuale riferimento nella lex specialis di gara. Ove l’offerta presenti elementi aggiuntivi, anche formalmente non richiesti o non indicati nel bando, la verifica deve necessariamente estendersi anche a tali voci, poiché diversamente si perverrebbe a un giudizio incompleto su parti rilevanti ai fini dell’affidabilità. Una volta avviato il procedimento di verifica, anche su base facoltativa, l’amministrazione deve condurlo nel rispetto dei parametri di legittimità. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei confini dell’irragionevolezza e dell’abnormità, ma investe l’omessa considerazione di voci di costo certe, documentate e oggettivamente riconducibili all’offerta tecnica.
Il Fatto
Un Comune ha aggiudicato, con determina del 14 agosto 2025, l’appalto triennale dei servizi di gestione degli impianti di depurazione comunali e delle stazioni di sollevamento. La procedura, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vedeva tre partecipanti: il gestore uscente, la società poi aggiudicataria e un terzo operatore. Il gestore uscente ha conseguito il punteggio tecnico più alto, mentre l’aggiudicataria ha offerto il ribasso economico più consistente.
In considerazione del ribasso, la commissione ha chiesto giustificazioni ai sensi dell’art. 110, commi 2 e 3, d.lgs. n. 36 del 2023, rilevando spese generali e utile d’impresa quasi azzerati, e ha poi ritenuto l’offerta congrua. Il TAR Calabria ha rigettato il ricorso del gestore uscente, ritenendo insindacabili nel merito gli apprezzamenti tecnici della commissione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità riproposta dall’amministrazione, secondo cui i motivi investirebbero il merito delle scelte tecniche della commissione. L’eccezione è infondata: l’appellante non chiede al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello della stazione appaltante, ma contesta che il giudizio di non anomalia sia stato espresso su un quadro incompleto dei costi, per omessa considerazione di voci certe e documentate riconducibili all’offerta tecnica.
Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene errata l’argomentazione dell’amministrazione secondo cui la verifica sarebbe stata meramente facoltativa in base all’art. 23 del bando. Una volta avviato il procedimento, questo deve svolgersi nel rispetto dei parametri di legittimità.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito del giudizio di anomalia. L’art. 110, comma primo, d.lgs. n. 36 del 2023 impone di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta nel suo complesso. Ne deriva che la verifica non può essere circoscritta ai soli aspetti dell’offerta tecnica che trovano testuale riferimento nella lex specialis. Pur dovendo il bando indicare gli elementi oggetto di verifica, ove l’offerta presenti elementi aggiuntivi, anche non richiesti, il giudizio deve svolgersi su di essi, altrimenti risultando incompleto su parti rilevanti per l’affidabilità.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la verifica si è svolta in modo illegittimo: non sono stati considerati i costi del personale aggiuntivo previsto nell’offerta tecnica, oltre alle figure ordinarie assimilabili al quadro economico del bando, costi facilmente calcolabili tramite i contratti collettivi di categoria. Parimenti non sono stati valutati i costi delle migliorie C.1 e C.2, che, proiettati nel triennio contrattuale, avrebbero verosimilmente inciso in modo significativo sull’esiguo utile dichiarato, imponendo alla commissione una verifica di sostenibilità.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti impugnati. L’amministrazione dovrà rideterminarsi sull’anomalia nel rispetto dei limiti conformativi della sentenza; le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.