Improcedibilità rilevata d’ufficio senza contraddittorio: nullità e rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 5329 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che intenda dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando d’ufficio una questione non dedotta né discussa dalle parti, deve previamente sottoporla al contraddittorio a norma dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’omissione di tale incombente integra lesione del diritto di difesa e determina la nullità della sentenza, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. Non vale a escludere il vizio la circostanza che la questione afferisca alle condizioni dell’azione e sia quindi ex se devoluta al giudicante, poiché ciò non elimina il carattere officioso del rilievo e l’onere di sottoporlo alle parti. Il principio opera in modo assorbente rispetto a ogni altra doglianza, anche quando il giudizio di primo grado si sia concluso con una decisione esclusivamente in rito.
Il Fatto
La società concessionaria di un tratto autostradale ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva respinto la domanda di applicare, su una tratta oggetto di concessione, il pedaggiamento in misura intera anziché ridotta. La pretesa si fondava sull’avvenuta realizzazione e apertura al traffico di un lotto, integralmente autofinanziato, cui non corrispondeva una tariffa commisurata all’effettiva percorrenza. Con motivi aggiunti la società impugnava anche il successivo diniego opposto a una nuova istanza di modifica della forma di pedaggiamento.
Il TAR, nella resistenza del Ministero, ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, valorizzando l’evoluzione normativa e regolatoria intervenuta nel sistema tariffario e il mutamento del modello di aggiornamento del Pef. La società ha proposto appello, deducendo tra l’altro la nullità della sentenza per essere stata la questione di improcedibilità rilevata d’ufficio senza preventivo contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato concentra l’esame sul primo motivo, di natura processuale, e lo ritiene fondato con effetto assorbente su ogni altra doglianza. Il thema decidendum è circoscritto: stabilire se il giudice di primo grado potesse dichiarare l’improcedibilità sulla base di una questione non eccepita dalle parti, senza attivare il contraddittorio prescritto dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Corte ricostruisce l’iter del giudizio di prime cure e verifica che la questione del sopravvenuto venir meno dell’interesse all’azione non era stata oggetto di eccezione né di discussione tra le parti. Il Collegio esamina in particolare la memoria del Ministero richiamata dal resistente e ne esclude la valenza eccepitiva: quel passo si limitava a segnalare l’intervenuta previsione normativa del rapporto concessorio e a chiedere che il ricorso fosse esaminato alla luce del nuovo quadro regolatorio, senza evocare alcuna carenza d’interesse né l’improcedibilità del gravame. La stessa amministrazione concludeva per il rigetto nel merito e la ricorrente insisteva per l’accoglimento.
Da qui la qualificazione del rilievo come officioso: la decisione in rito è dipesa da una questione rilevata dal solo giudicante, che come tale andava necessariamente sottoposta alle parti. Il Collegio respinge l’argomento secondo cui la questione, afferendo alle condizioni dell’azione, sarebbe stata comunque devoluta al giudice: l’accertamento officioso non oblitera l’onere del contraddittorio. Sul punto richiama il precedente Cons. Stato, Sez. IV, n. 352 del 2017.
Accertato che il TAR non ha rimesso la questione alle parti, la Corte ne trae la conseguenza processuale: l’omissione implica ex se lesione del diritto di difesa e impone la rimessione della causa al primo giudice a norma dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., in linea con l’orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 449 del 2025; Sez. V, n. 3418 del 2020; Sez. III, n. 5275 del 2019; Sez. VI, n. 1763 del 2019; C.G.A., n. 674 del 2023).
L’appello è dunque accolto nei sensi di cui in motivazione, con annullamento della sentenza impugnata e rimessione al TAR Lazio. La natura esclusivamente in rito della decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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