Poteri prescrittivi dell’ARERA sugli sbilanciamenti energetici non diligenti (TAR Lombardia n. 317 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14, comma 6, della delibera n. 111/2006 impone agli utenti del dispacciamento di definire i programmi di immissione e prelievo secondo le migliori stime, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. La violazione di tale obbligo non si esaurisce in un inadempimento negoziale, ma configura un illecito amministrativo idoneo a fondare l’esercizio dei poteri prescrittivi dell’Autorità di regolazione. Il provvedimento che ordina la restituzione delle somme indebitamente trattenute non costituisce sanzione, ma misura restitutoria volta a riparare la lesione dei diritti dell’utenza finale. Le soglie di tolleranza fissate dalla delibera n. 444/2016 non integrano applicazione retroattiva, operando come mero indice presuntivo di uno sbilanciamento non diligente. I termini di conclusione dei procedimenti prescrittivi hanno natura ordinatoria.
Il Fatto
La ricorrente è una società che opera nel trading energetico e riveste la qualità di utente del dispacciamento per punti di immissione, limitatamente a unità di produzione non rilevanti e non abilitate al mercato dei servizi di dispacciamento. Con delibera n. 342/2016/E/EEL, l’Autorità avviò un procedimento per l’adozione di misure prescrittive nei confronti di diversi utenti, ipotizzando strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza.
All’esito, con delibera n. 368/2017/E/EEL, l’Autorità ordinò alla società di restituire a Terna le somme quantificate come indebito arricchimento. La società propose istanza di riesame; con delibera n. 36/2018/E/EEL il provvedimento prescrittivo fu confermato. La ricorrente impugnò sia la delibera originaria sia quella di conferma, deducendo difetto di attribuzione, violazione dei termini procedimentali, carenza istruttoria e violazione del principio di irretroattività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la delibera impugnata superata dal provvedimento di conferma. Ha poi respinto i motivi aggiunti, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato in materia (sentenze nn. 4322, 4385, 5023, 5024 e 5889 del 2020).
Sul difetto di attribuzione, il Tribunale ha escluso che l’Autorità si sia sostituita al giudice civile. L’obbligo di programmazione diligente eterointegra il contratto di dispacciamento e la sua violazione incide sul funzionamento del mercato, rendendo necessari poteri correttivi pubblicistici: il fondamento è individuato nell’art. 2, comma 20, lett. d), della legge n. 481/1995. Non ogni sbilanciamento integra condotta illecita, ma solo quelli connotati da livelli quantitativi e reiterazione incompatibili con la diligenza dell’operatore professionale.
Il Collegio ha escluso il dedotto difetto di istruttoria, osservando che l’Allegato B della delibera di conferma rettifica la soglia standard del 30% in funzione del portafoglio della società, e che la qualificazione di non diligenza ha riguardato solo gli sbilanciamenti mensili consecutivi, risultando episodici gli altri.
Sui termini procedimentali, il TAR ha ribadito la natura ordinatoria degli stessi nei procedimenti prescrittivi con finalità restitutorie. La misura non costituisce sanzione, ma obbligazione restitutoria diretta a riparare la lesione dei diritti dell’utenza finale, con conseguente inapplicabilità dei principi del diritto sanzionatorio.
Quanto all’asserita retroattività, il Tribunale ha evidenziato che già la relazione alla delibera n. 197/2013/E/EEL e la delibera n. 525/2014/R/EEL avevano delineato criteri di valutazione della diligenza. Le soglie della delibera n. 444/2016 operano come parametro di indiretta conferma, senza tradursi in applicazione retroattiva. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ARERA e Terna, liquidate in 3.500,00 euro per ciascuna.
Nota della Redazione
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