Localizzazione opere pubbliche e sindacato sul merito delle scelte urbanistiche (Cons. Stato n. 6624 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica rientra nel merito dell’azione amministrativa ed è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà. L’amministrazione deve dare conto della valutazione degli interessi coinvolti e di quelli sacrificati, ma al giudice è inibito sovrapporre una nuova graduazione degli interessi a quella compiuta dall’organo competente. L’assenza di previsione di spesa per la realizzazione dell’opera non integra, di per sé, vizio di istruttoria o di motivazione, operando la pianificazione urbanistica su un piano distinto da quello finanziario. La circostanza che le aree alternative siano di proprietà pubblica non rende recessiva la scelta localizzativa, potendo il margine di apprezzamento prescindere dall’assetto proprietario quando quelle aree non risultino utili alle finalità da conseguire.
Il Fatto
Il proprietario di una particella edilizia situata nel centro di Ortisei impugnava davanti al T.r.g.a. di Bolzano i provvedimenti con cui la Giunta prima e il Consiglio comunale poi avevano approvato una variante urbanistica. La variante trasformava parte della zona residenziale del centro storico in zona per attrezzature collettive, destinata a ospitare la nuova stazione degli autobus da trasferire dalla piazza cittadina, e individuava la medesima area come zona per attrezzature pubbliche nel sottosuolo e come strada pedonale. L’iniziativa pianificatoria comportava il vincolo preordinato all’esproprio.
Il ricorrente deduceva l’assenza di reale utilità pubblica dell’intervento, l’aggravio del traffico, i rischi per la sicurezza degli utenti, l’esistenza di alternative più idonee su terreni comunali e il pregiudizio alle attività economiche esercitate sul fondo. Il Comune resisteva. Il T.r.g.a., con sentenza n. 67 del 2024, rigettava il ricorso e respingeva l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio. Proponeva appello la parte privata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della funzione di pianificazione urbanistica come espressione dell’autonomia comunale, ricondotta alle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., richiamando la giurisprudenza costituzionale sul punto. Da tale premessa deriva la regola processuale centrale: il merito della scelta di localizzazione di un’opera pubblica resta sottratto al sindacato giurisdizionale, con le sole eccezioni dell’illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.
Il Collegio precisa i limiti del controllo: l’amministrazione deve dare conto di aver valutato tutti gli interessi coinvolti e segnatamente quelli sacrificati, ma resta inibito al giudice sovrapporre una nuova graduazione degli interessi a quella già compiuta dall’organo competente, perché il profilo attiene al merito in senso stretto. Sul versante convenzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte europea, la Corte ricorda l’ampio margine di apprezzamento degli Stati in materia urbanistica e l’impossibilità di sostituire la propria valutazione a quella nazionale in assenza di una decisione manifestamente arbitraria.
Applicando tale quadro, il Consiglio di Stato ritiene la scelta comunale immune dalle censure. In primo luogo, l’assenza di previsione di spesa non costituisce indice di carenza istruttoria o motivazionale, poiché pianificazione urbanistica e pianificazione finanziaria operano su piani differenti. In secondo luogo, la scelta non si palesa illogica, essendo stata preceduta da interlocuzioni con i privati incisi e fondata su uno studio di fattibilità che ha individuato il sito prescelto come il più idoneo rispetto alle alternative, giudicate inidonee.
La Corte aggiunge che la natura pubblica delle aree alternative non rende recessiva la scelta di merito, potendo il margine di apprezzamento prescindere dall’assetto proprietario quando quelle aree non siano utili alle finalità da perseguire. I dubbi sulla sicurezza e sulla fluidità del traffico restano mere asserzioni, slegate da elementi concreti e riferibili a norme non protettive dell’interesse del privato. Parimenti indimostrato è il pregiudizio alle attività imprenditoriali, prevalendo l’interesse pubblico.
Quanto alle opinioni dissenzienti di alcuni consiglieri comunali, esse non costituiscono indizio di illegittimità: la deliberazione consiliare è atto terminale di un procedimento istruito dagli uffici e corredato dai prescritti pareri, rispetto al quale quelle opinioni non si sono tecnicamente confrontate. La questione è matura per la decisione, sicché la c.t.u. è superflua. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.