Verifica di anomalia incompleta e clausola sociale non rispettata (TAR Emilia-Romagna n. 128 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, ma ciò non autorizza la stazione appaltante a omettere l’esame di voci di costo essenziali, dovendo essa verificare la sostenibilità complessiva dell’offerta anche alla luce degli obblighi assunti dall’aggiudicatario nel progetto tecnico. Ove la legge di gara imponga il mantenimento delle condizioni economiche e normative di miglior favore maturate dal personale assorbito, la verifica di congruità deve tenere conto del costo del contratto integrativo applicabile e del trattamento ad personam dei lavoratori, non essendo sufficiente il solo rispetto dei minimi tabellari. Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia resta limitato alla manifesta illogicità e all’erroneità fattuale, ma l’istruttoria superficiale su voci di costo rilevanti integra il vizio di carenza di istruttoria e giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione, con declaratoria di inefficacia del contratto e riedizione del potere amministrativo.
Il Fatto
La Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, nell’interesse del Comune di Sassuolo, ha bandito una procedura aperta telematica per l’affidamento triennale del servizio di ristorazione scolastica, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara si classificava prima la società controinteressata, seconda la ricorrente, gestore uscente, con una differenza di soli 1,43 punti: la prima aveva prevalso grazie al maggior ribasso economico, pur avendo ottenuto un punteggio tecnico inferiore.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo la non conformità dell’offerta alla legge di gara sotto plurimi profili, l’erroneità dei sub-punteggi attribuiti e la non congruità dell’offerta, chiedendo l’annullamento, la declaratoria del diritto all’affidamento o al subentro e il risarcimento del danno. Rinunciate la domanda cautelare e l’istanza di accesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato le censure secondo un ordine logico, muovendo da quelle più satisfattive per la ricorrente. Quanto alla conformità dell’offerta, ha ritenuto infondati i rilievi sull’organigramma: le figure direttive non dovevano necessariamente figurare nella tabella organico, potendo questa riferirsi al solo personale operativo, e il Capitolato d’oneri lasciava ampio margine organizzativo all’offerente.
Il secondo motivo è stato respinto quanto alla lamentata omissione del prospetto sul costo della manodopera: il Disciplinare di gara, in virtù del principio di tassatività delle clausole di esclusione, non prevedeva quel prospetto a pena di esclusione, e l’offerta conteneva comunque gli elementi essenziali. Pure infondata è stata ritenuta la censura sul termine dei 45 minuti tra produzione e somministrazione, poiché la clausola ammetteva di computare il tempo dalla rigenerazione dei pasti.
Nel valutare i sub-punteggi, il TAR ha escluso l’azzeramento, non risultando la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione affetta da manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, unici vizi sindacabili. Ha poi ricordato che la clausola sociale non impone l’assorbimento automatico e generalizzato di tutto il personale, ma solo dei lavoratori utilmente impiegabili nel modello organizzativo dell’impresa subentrante.
Il ricorso è stato invece accolto quanto agli esiti della verifica di anomalia. Il Collegio ha rilevato che l’aggiudicataria non aveva computato il costo delle figure direttive, non potendosi ritenere tali costi ricompresi nelle spese generali. Quanto alla clausola sociale, la legge di gara imponeva il mantenimento delle condizioni di miglior favore e il riconoscimento degli scatti di anzianità, cosicché la verifica avrebbe dovuto considerare il costo del contratto integrativo provinciale e del trattamento ad personam. Infine, la giustificazione sui prezzi vantaggiosi delle derrate alimentari, voce pari a circa un terzo del prezzo, era rimasta apodittica e priva di riscontro documentale.
Da qui l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Il TAR non ha disposto l’aggiudicazione alla ricorrente né il risarcimento per equivalente, assegnando all’Amministrazione 60 giorni per rinnovare la verifica di anomalia, ben potendo la ricorrente conseguire il bene della vita all’esito della riedizione del potere.
Nota della Redazione
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