Ottemperanza e poteri sostitutivi nel compenso ai commissari straordinari (Cons. Stato n. 8106 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo verifica se l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato rispettandone il contenuto conformativo. Il limite ai compensi dei manager pubblici previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 può essere assunto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003, quale parametro tendenziale per la liquidazione del compenso dei commissari straordinari, ma non in modo automatico e rigido. È elusiva del giudicato la determinazione che, pur richiamando tale parametro, non lo contemperi con la congruità, con gli esiti della gestione e con il compenso astrattamente spettante secondo le regole ordinarie. Accertata l’elusione, il giudice dichiara la nullità degli atti e, esercitando la giurisdizione estesa al merito ex art. 134, lett. a), c.p.a., può sostituirsi all’amministrazione nella liquidazione del compenso dovuto.

Il Fatto

Con precedente sentenza questa Sezione aveva annullato il decreto con cui il Ministero aveva liquidato il compenso spettante ai ricorrenti quali commissari straordinari di due società in amministrazione straordinaria. Il Collegio aveva escluso l’applicazione automatica del tetto ai compensi dei manager pubblici, richiedendo una motivazione che valorizzasse le peculiarità della vicenda e gli esiti della gestione, e aveva prescritto la riedizione del potere con confronto con gli interessati.

I commissari hanno proposto ricorso per ottemperanza, dolendosi dell’inerzia del Ministero. Costituitosi il Ministero, che ha adottato un decreto sui criteri e un successivo decreto di liquidazione chiedendo la cessazione della materia del contendere, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, deducendo l’elusione del giudicato e chiedendo la nullità degli atti e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’originaria azione di ottemperanza è stata superata dal decreto di liquidazione, cosicché l’interesse si è concentrato sui motivi aggiunti. Respinto il profilo relativo al contraddittorio — il Ministero ha convocato gli interessati prima della liquidazione, restando in facoltà degli stessi produrre osservazioni ex art. 10 della legge n. 241/1990 — e disattesa la censura sull’impossibilità di assumere il limite come parametro, il Consiglio di Stato ritiene che il Ministero abbia adeguatamente motivato le ragioni della deroga alla disciplina ordinaria in ragione dei contributi pubblici e della loro declaratoria di illegittimità da parte della Commissione europea.

Merita invece accoglimento il profilo relativo all’applicazione del parametro. Il Ministero ha fatto un uso automatico e rigido del limite, eludendo il dictum che lo voleva solo tendenziale e bilanciato da una valutazione globale. Indice lampante è che l’importo liquidato è sostanzialmente identico a quello del decreto annullato. La congruità impone di tener conto anche dell’importo liquidabile secondo il D.M. 3 novembre 2016 e degli altri elementi della fattispecie, in un regime ibrido che contemperi contenimento della spesa e natura peculiare dell’incarico.

Ne consegue la dichiarazione di nullità dei due decreti ministeriali, nella sola parte relativa alla procedura per cui si pone il superamento della soglia, restando ferme le determinazioni relative all’altra società. Il Collegio ritiene quindi di sostituirsi all’amministrazione ex art. 134, lett. a), c.p.a., riconoscendo un aumento percentuale del 30% sulla base già liquidata, in ragione di equità e degli esiti della gestione, e liquida le somme dovute ai due commissari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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