Prova dell’ultimazione entro il termine non basta il verbale di sequestro (C.G.A.R.S. n. 452 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 326/2003, l’onere di provare l’ultimazione dell’opera entro il termine del 31 marzo 2003 grava sul privato istante e deve fondarsi su documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti dichiarazioni di terzi, scontrini fiscali o atti redatti dopo la scadenza. Il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 non si forma per il solo decorso del termine, ma richiede la ricorrenza di tutti i presupposti sostanziali della sanatoria, compresa la tempestiva ultimazione del rustico. L’accertamento del giudice penale sui fatti materiali, tra cui l’epoca di realizzazione delle opere, è vincolante nel giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen.. È escluso ogni affidamento del privato che, consapevole dell’illiceità, abbia presentato domanda di sanatoria.

Il Fatto

Gli originari ricorrenti avevano realizzato la trasformazione di una vasca seminterrata in abitazione, completata al rustico, secondo la loro prospettazione, nel gennaio-febbraio 2003. L’illecito edilizio era stato accertato nel febbraio 2004 nell’ambito di un procedimento penale. Il 30 marzo 2004 gli interessati presentavano domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003.

Il Comune di Agrigento negava la sanatoria e adottava una ordinanza di demolizione. Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 150 del 25 gennaio 2022 respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Gli appellanti hanno riproposto le censure di primo grado, lamentando il travisamento dei fatti e l’omessa valutazione del difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, rigettandoli. Il punto decisivo è di ordine probatorio: già nell’istanza di condono lo stato dei lavori alla data del 31 marzo 2003 era indicato come parziale e non come ultimato. Su parte appellante gravava l’onere della prova del presupposto fattuale indispensabile della sanatoria, che non è stato assolto.

Il verbale di sequestro del 27 febbraio 2004 non vale a dimostrare il completamento in epoca anteriore: è redatto oltre un anno dopo la scadenza e dà atto soltanto dello stato grezzo di alcune opere. Nemmeno gli scontrini fiscali o le dichiarazioni dei muratori costituiscono elementi certi sulla data di ultimazione. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la prova del privato deve essere rigorosa, fondata su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, con esclusione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di semplici dichiarazioni di terzi (in tal senso Cons. Stato, Sez. VII, n. 909 del 2024; Sez. VI, n. 2524 del 2020; n. 1476 del 2019; n. 2020 del 2018).

L’amministrazione ha svolto un’istruttoria adeguata, fondata sull’informativa della polizia municipale e sulla sentenza del Tribunale di Agrigento del 20 aprile 2006, che ha accertato il cantiere in atto. Ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., il giudicato penale sui fatti materiali è vincolante per l’amministrazione e nel giudizio amministrativo; il Collegio richiama la propria sentenza n. 317 del 12 aprile 2007. Inoltre i lavori erano in corso.

Infondata è anche la censura sul silenzio assenso: il titolo tacito non si perfeziona in assenza dei presupposti sostanziali della sanatoria (in termini Cons. Stato, Sez. VII, n. 5742 del 12 giugno 2023). Quanto all’affidamento, è inconcepibile per chi, consapevole dell’illiceità, abbia chiesto il condono, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017. L’appello è respinto e la sentenza confermata; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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