Verifica di anomalia dell’offerta e sindacato del giudice sul potere tecnico-discrezionale (TAR Marche n. 132 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, il cui giudizio ha natura globale e sintetica sull’attendibilità e serietà dell’offerta. Tale valutazione è insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Ne consegue che la CTU non può sostituire l’esito dell’esercizio di discrezionalità tecnica dell’amministrazione. La valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un onere motivazionale articolato e approfondito, diversamente da quanto vale per il provvedimento di esclusione. La contestazione parcellizzata di singole voci di costo non è idonea a inficiare il giudizio complessivo, in applicazione del principio di non parcellizzazione della valutazione di anomalia.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata nella gara per l’affidamento dei lavori di ammodernamento di un impianto irriguo, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, prima in graduatoria con un ribasso del 24,421%. La ricorrente ha contestato la congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, sostenendo la macroscopica incongruità dei prezzi unitari di numerosi materiali, indicati in misura largamente inferiore ai prezzi di mercato. Ha chiesto l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, oltre al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di CTU, rilevando che essa era diretta a sostituire gli esiti dell’esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante in materia di verifica di anomalia, non ravvisandosi illogicità o irragionevolezza nell’operato di quest’ultima. Il giudice ha richiamato il principio per cui, ove l’operato della stazione appaltante sia improntato a logicità e ragionevolezza, è preclusa al giudice la possibilità di svolgere un’autonoma verifica circa la sussistenza dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il Tribunale ha poi ribadito che la verifica di anomalia mira ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta sulla base di una valutazione globale e sintetica, espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile salvo che per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Ha inoltre precisato che lo standard motivazionale della valutazione di congruità è strutturalmente diverso da quello richiesto per l’esclusione: la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta non richiede un onere motivazionale particolare.
Nel merito, il Collegio ha osservato che sono state contestate 15 su 270 voci di costo. La controinteressata ha evidenziato che anche la ricorrente aveva dichiarato, in alcuni casi, costi diversi da quelli a base di gara, fatto non contestato ma giustificato dalle migliorie proposte. È emersa così la soggettività delle quantificazioni di costo, parametrate alle specifiche prassi contrattuali e alla forza contrattuale di ciascun operatore. Non è pertanto risultata provata alcuna inattendibilità del giudizio tecnico discrezionale della stazione appaltante.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che lo scarto del ribasso tra le due offerte è stato di pochi punti percentuali (24,421% per la controinteressata, 19,030% per la ricorrente). Le deduzioni attoree, basate su preventivi di parte relativi a una minima parte delle lavorazioni, non sono pertanto idonee a evidenziare salti logici o irragionevolezza nell’operato dell’amministrazione, anche in applicazione del principio di non parcellizzazione della valutazione globale di anomalia.
Il Collegio ha infine qualificato come inammissibili le censure relative a presunte irregolarità nei preventivi della controinteressata prodotti in corso di causa, non avendo assunto la forma del ricorso per motivi aggiunti. Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, non ravvisandosi illegittimità nell’operato dell’amministrazione; le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Nota della Redazione
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