Regolamento comunale antenne e siti preferenziali non vincolanti per le SRB (TAR Marche n. 131 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che individua i siti preferenziali per l’installazione delle stazioni radio base non pone un vincolo inderogabile di localizzazione. La presenza di una clausola di salvaguardia che consente di valutare esigenze specifiche emerse fuori dai programmi di sviluppo impone all’amministrazione di esaminare la singola istanza anche in deroga alla mappa delle localizzazioni. Il bando pubblico per la realizzazione di infrastrutture di rete in aree a fallimento di mercato non introduce deroghe alla potestà regolamentare degli enti territoriali in materia di pianificazione degli impianti. Spetta all’operatore che contesti l’inidoneità del sito indicato dal Comune fornire adeguati elementi tecnici di prova circa l’impossibilità di garantire la copertura del territorio. Le censure relative al posizionamento ottimale del palo in funzione della copertura radiomobile sono proprie dei titolari di infrastrutture attive e non possono essere fatte valere dalla tower company.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di infrastrutture passive per le comunicazioni elettroniche, presenta istanza ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base su un’area del territorio comunale. L’area rientra tra quelle finanziate dal progetto per la diffusione della tecnologia 5G in zone a fallimento di mercato, assegnate mediante convenzione con la società concessionaria all’esito di una gara cui la ricorrente ha partecipato in raggruppamento temporaneo.
Il Comune rilascia un preavviso di diniego, allegando il parere negativo del servizio urbanistica: l’area non ricade tra i siti ritenuti idonei dal Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione. Segue il provvedimento finale di diniego e archiviazione dell’istanza. La società impugna dinanzi al TAR, censurando il regolamento, la mappa delle localizzazioni e il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso, fondata sul fatto che l’istanza era stata presentata anche da un gestore di telefonia. La ricorrente ha interesse attuale e concreto all’installazione della torre, avendo partecipato al bando ed essendo destinataria diretta del provvedimento di diniego. Tuttavia, la società non è legittimata a proporre le censure relative al posizionamento ottimale del palo in funzione della copertura, tecnicamente proprie dei titolari di infrastrutture attive.
Il primo motivo è respinto. Il bando per la concessione dei contributi pubblici non introduce, e non potrebbe farlo in quanto atto amministrativo generale, alcuna deroga alle competenze legislative e costituzionalmente garantite degli enti territoriali in tema di potestà regolamentare. Non può quindi condividersi la tesi secondo cui il Comune avrebbe dovuto considerare tamquam non esset il proprio regolamento. Il Collegio rileva anzi una contraddizione interna al ricorso, che nel secondo motivo ammette la possibilità di localizzazioni fuori dai siti preferenziali.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché introduce censure nell’interesse dei gestori di infrastrutture attive, realizzando una sostituzione processuale non consentita. Nel merito è comunque infondato: una cosa è affermare che determinate zone vanno coperte dal segnale, altro è sostenere che ciò possa avvenire solo issando il palo nel punto prescelto. La ricorrente non ha prodotto relazioni tecniche dirette a dimostrare l’inidoneità del sito preferenziale a garantire la copertura richiesta. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. VI n. 2665 del 2023: a fronte di una disciplina regolamentare emanata all’esito di approfondita istruttoria e che garantisce localizzazioni alternative, incombe sull’operatore l’onere di provare l’inidoneità di tali zone.
Il terzo motivo non merita accoglimento. Il regolamento, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, prevede una clausola di salvaguardia per situazioni peculiari: non è quindi inderogabile. Il Comune non ha mai affermato l’infungibilità del sito preferenziale, denunciando solo la carenza di motivazione tecnica sulla scelta operata. Il ricorso è pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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