Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 3135 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di accesso agli atti, l’ostensione integrale della documentazione richiesta intervenuta in pendenza del giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., per pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente. L’accoglimento spontaneo della pretesa, avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso, integra il presupposto della soccombenza virtuale dell’Amministrazione. Ne consegue la condanna dell’ente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente. Le spese sono invece compensate nei confronti della parte controinteressata non costituita, in ragione della condotta assunta nella vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di unità immobiliari site in un fabbricato vincolato quale bene di interesse storico e artistico, ha interesse a conoscere il titolo concessorio che legittima l’occupazione di suolo pubblico da parte di un’edicola collocata in aderenza al palazzo. A tal fine ha presentato al Comune istanza di accesso agli atti, chiedendo copia della concessione, della planimetria dell’area e degli atti di rinnovo o voltura.

Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza, chiedendo l’ordine di ostensione all’Amministrazione. Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima declinato la propria competenza, poi ha trasmesso la documentazione richiesta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Analoga richiesta ha formulato il ricorrente, insistendo per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la documentazione prodotta dall’Amministrazione in data 15.10.2025 dimostra l’accoglimento integrale della richiesta ostensiva. Il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente e il conseguimento del bene della vita aspirato integrano il presupposto della cessazione della materia del contendere previsto dall’art. 34, comma 5, c.p.a..

Sul versante delle spese, il Tribunale applica il principio di soccombenza virtuale. L’ostensione è intervenuta solo in seguito alla proposizione del ricorso e, dunque, in pendenza del giudizio. Da ciò il Collegio trae il convincimento della fondatezza della pretesa processuale e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

Quanto al controinteressato non costituito, il Tribunale ritiene di compensare le spese in ragione della mancata costituzione e della condotta tenuta nella vicenda controversa. La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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