Verifica di anomalia dell’offerta, sindacato limitato al travisamento macroscopico (Cons. Stato n. 8562 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata all’esame dell’attendibilità e della serietà della proposta e all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire l’appalto alle condizioni offerte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica ed esprime un potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il giudizio di congruità va condotto in modo complessivo e non parcellizzato, dovendosi valorizzare nell’insieme le singole voci della proposta. Ai fini del costo del lavoro, il monte ore delle tabelle ministeriali è quello teorico e comprende già i costi di sostituzione per le ore non lavorate; la difformità dalle tabelle non basta da sola a dimostrare la non congruità.

Il Fatto

Il Provveditorato Regionale della Sardegna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria indice una procedura aperta per il servizio di ristorazione nelle mense del personale della Polizia penitenziaria, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara partecipano tre società; la prima si colloca al terzo posto, dopo l’aggiudicataria e la seconda graduata.

La terza classificata impugna davanti al TAR Sardegna le offerte delle due concorrenti che la precedono, deducendone l’anomalia sotto il profilo del costo della manodopera e, per la sola seconda graduata, la nullità del contratto di avvalimento; chiede inoltre l’accesso all’offerta tecnica. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale. Il TAR accoglie l’istanza ostensiva, rigetta in parte il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale. Contro la decisione propone appello la terza classificata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi sull’anomalia dell’offerta, perché connessi. Il punto di partenza è il verbale di verifica: la stazione appaltante ha valutato compiutamente gli elementi tecnici ed economici e ne ha tratto un giudizio positivo di sostenibilità e realizzabilità. Tale valutazione ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, insindacabile salvo manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (Cons. Stato, sez. III, n. 7582 del 2024).

La Corte rileva che l’appellante ha dedotto in modo parcellizzato singoli errori dell’amministrazione, mentre il giudizio di congruità va condotto sull’affidabilità complessiva dell’offerta e non sulla ricerca di specifiche inesattezze (Cons. Stato, sez. V, n. 8356 del 2023). Quanto al preteso silenzio dell’aggiudicataria, la documentazione dimostra che le giustificazioni sono state presentate: il mancato proseguimento dell’interlocuzione non preclude la valutazione di non anomalia, spostando il controllo sul piano della logicità della scelta amministrativa.

Il nucleo tecnico della controversia riguarda il monte ore. Il valore indicato dalle due prime graduate non rappresenta le ore effettivamente lavorate, ma quello teorico. Le tabelle ministeriali individuano un costo orario medio comprensivo dei costi di sostituzione per le assenze, cosicché il costo delle ore non lavorate è già computato. L’appellante è pervenuta a un esito diverso assumendo come base un dato non espressivo del monte ore effettivo, che non può fondare la censura di anomalia; la difformità dalle tabelle, da sola, non prova l’incongruità (Cons. Stato, sez. III, n. 1591 del 2024).

Quanto alla dedotta modifica dell’offerta in sede di giustificazioni, le precisazioni su ore del direttore, derrate e attrezzature non ne alterano gli elementi strutturali né l’equilibrio economico. Le giustificazioni sono entro certi limiti modificabili, con compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta resti complessivamente affidabile (Cons. Stato, sez. III, n. 3856 del 2024).

Infondate le censure verso la prima classificata, la Corte ritiene non necessario l’esame di quelle relative alla seconda graduata, già assorbite in primo grado. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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