Verifica anomalia e punteggi tecnici: onere motivazionale e interesse alla clausola premiale (Cons. Stato n. 3556 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta non è dovuta quando la Commissione di gara abbia già escluso profili di anomalia e il RUP si sia limitato a una verifica preliminare di congruità, senza dare avvio al procedimento di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023: manca il presupposto per il contraddittorio procedimentale. Nel codice del 2023 la verifica dei minimi salariali non è più generalizzata, essendo collegata al solo caso di ribasso dei costi della manodopera previsto dall’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023. Le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione sono sindacabili solo per incongruenza o irragionevolezza manifesta. La mancata previsione di clausole premiali per la parità di genere, pur costituendo violazione di un obbligo della stazione appaltante, non determina l’illegittimità della gara quando difetti l’interesse sostanziale del ricorrente, il quale non dimostri il possesso del requisito pretermesso.
Il Fatto
Il Comune di Albenga indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale, di durata quadriennale e di importo stimato superiore a due milioni di euro. Partecipano due soli operatori. All’esito della valutazione, la prima graduata ottiene 97,5998 punti, la seconda 93,5510. Il RUP avvia una verifica di congruità sull’offerta della prima classificata e, senza richiedere chiarimenti, la ritiene seria e affidabile; segue l’aggiudicazione definitiva.
La seconda classificata impugna davanti al TAR Liguria l’aggiudicazione e gli atti di gara, proponendo contestualmente istanza di accesso. Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese. Propone appello la società seconda classificata, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’attribuzione dei punteggi tecnici. Il Collegio condivide il rilievo dell’aggiudicataria sull’improprietà dell’accorpamento dei criteri A e B.1, disomogenei quanto a oggetto e metodo. Quanto al criterio qualitativo sugli standard nutrizionali, la censura incentrata sull’assenza di indicazione delle percentuali in peso è inconferente, poiché il disciplinare configura una valutazione in termini assoluti. Anche in termini assoluti, il punteggio assegnato non presenta profili di irragionevolezza manifesta, con conseguente insindacabilità nel merito della discrezionalità tecnico-valutativa del seggio.
Sul criterio relativo all’approvvigionamento di derrate biologiche, la locuzione “percentuali aggiuntive espresse in peso” va letta, sul piano testuale e logico, come indicazione percentuale e non come quantità in chilogrammi: la percentuale garantisce l’equilibrio contrattuale rispetto alle oscillazioni della domanda in fase esecutiva. Le ulteriori doglianze sulla riparametrazione sono inammissibili perché nuove in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., e comunque infondate, lasciando la riparametrazione inalterato il rapporto fra i punteggi. Infondate sono anche le censure sui criteri ittici e sul rapporto operatori/utenti, da commisurare al servizio complessivamente considerato e non alla singola struttura scolastica.
Il secondo motivo riguarda il subprocedimento di anomalia. Il Collegio chiarisce che la Commissione aveva espressamente escluso profili di anomalia, rimettendo al RUP ulteriori valutazioni: l’attività di quest’ultimo costituisce verifica preliminare di congruità e non avvio del procedimento, con la conseguenza che l’iter dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 non era dovuto. Quanto ai minimi salariali, il Collegio rileva che il previgente art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 non è stato riprodotto nel codice del 2023, che impone la verifica solo nel caso di ribasso dei costi della manodopera.
Il terzo motivo investe la mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere. Respinta l’eccezione di tardività, il Collegio riconosce che l’inserimento delle clausole costituisce obbligo per la stazione appaltante. Tuttavia, con due soli concorrenti, l’interesse del ricorrente si esaurisce in una pretesa di punteggio, senza rilievo pubblicistico. L’aggiudicataria ha attestato il pieno rispetto della normativa, mentre la dichiarazione manca nell’offerta dell’appellante: la censura è quindi inammissibile per difetto di interesse. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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