Annullamento integrale della gara per riesame tecnico a buste aperte è illegittimo (Cons. Stato n. 3557 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di segretezza delle offerte economiche non costituisce un valore assoluto. Esso recede quando la stazione appaltante, o la Commissione su sollecitazione del RUP, proceda a un riesame delle sole offerte tecniche in un momento in cui le offerte economiche siano già state aperte e conosciute. Il principio dell’anonimato va bilanciato con i principi di conservazione degli atti giuridici, di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e di tutela dell’affidamento. Ne consegue che l’annullamento in autotutela dell’intera gara, fondato sul solo “vizio” del riesame “a buste aperte”, è illegittimo quando la regressione in graduatoria consegua alla mera rettificazione del punteggio tecnico della ricorrente, senza necessità di sottrarre punti all’aggiudicataria.
Il Fatto
Una ASL indice una procedura aperta, articolata in più lotti, per l’affidamento di servizi socio-riabilitativi. Per il lotto controverso il raggruppamento aggiudicatario consegue 99,53 punti, mentre la ricorrente si colloca seconda con 97,87. Quest’ultima impugna l’esito davanti al TAR Lazio, deducendo un errore materiale nella attribuzione del coefficiente relativo a un criterio tecnico: pur avendo ottenuto il giudizio di “ottimo”, le era stato applicato il coefficiente 0,80 anziché 1,00, con una sottrazione di due punti.
Nelle more, la Commissione riconvoca il riesame delle offerte e ridetermina i punteggi, collocando la ricorrente al primo posto. Il RUP, preso atto della nuova graduatoria, avvia però un procedimento di autotutela che si conclude con l’annullamento parziale della gara e la nuova indizione. Il TAR rigetta i motivi aggiunti avverso tale delibera e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo. Propongono appello principale la ricorrente e appello incidentale l’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile l’appello incidentale dell’ASL. L’Amministrazione è risultata vittoriosa sul capo relativo al rigetto della domanda risarcitoria e mira soltanto a ottenere una motivazione diversa. L’interesse ad impugnare non si identifica con l’aspirazione alla correttezza tecnico-giuridica della motivazione, ma richiede un vantaggio concreto, valutato in relazione al dispositivo.
Nel merito, il Consiglio di Stato rileva un panorama giurisprudenziale disomogeneo sull’ammissibilità del riesame delle offerte tecniche “a buste aperte”. La sentenza appellata si fondava su un precedente di Sezione che espandeva il principio di segretezza in termini pressoché assoluti, ammettendo temperamenti solo in assenza di margini di discrezionalità.
Il Collegio prefersce l’opposto orientamento, richiamando la recente Cons. Stato, sez. III, n. 510 del 2026 e l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 30 del 2012. Quest’ultima, pur riferita all’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, ha argomentazioni valide anche rispetto all’art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023: è ammissibile un rinnovo degli atti limitato alla valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa. Tali principi hanno vis espansiva e si estendono anche all’ipotesi di regressione disposta autonomamente dall’Amministrazione.
La soluzione opposta risulterebbe inutilmente penalizzante: la regressione dell’aggiudicataria si produrrebbe per la sola rettificazione del punteggio della ricorrente, senza necessità di sottrarre punti alla controinteressata. Il Collegio richiama inoltre i principi del risultato e di buona fede di cui agli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, non applicabili ratione temporis ma espressivi di un indirizzo già presente.
Accolto il primo motivo, la Corte annulla la delibera di autotutela. Quanto all’improcedibilità del ricorso introduttivo, l’appellante non ha integralmente riproposto i motivi non esaminati dal TAR: l’onere di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a. è assolto solo per la censura sui punteggi, mentre gli ulteriori motivi si intendono rinunciati. Accolta la domanda, il Consiglio ordina l’aggiudicazione in favore della ricorrente, salve le verifiche di legge. Respinta la domanda risarcitoria, non essendovi danno da mancata aggiudicazione per la tutela in forma specifica e non essendo causalmente riconducibile ai provvedimenti impugnati il pregiudizio da proroga. Spese compensate.
Nota della Redazione
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