Verifica di anomalia solo sull’offerta prima classificata nella gara (TAR Piemonte n. 1920 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis di gara, va condotta esclusivamente nei confronti dell’offerta collocata al primo posto della graduatoria, e non di ogni offerta che appaia anormalmente bassa. Il secondo comma della stessa disposizione non attribuisce alla stazione appaltante un potere discrezionale di verifica generalizzata, ma disciplina soltanto il modulo procedimentale dell’accertamento. L’esclusione per anomalia presuppone una valutazione di complessiva inadeguatezza dell’offerta rispetto all’interesse pubblico, sicché la sua estensione a offerte non aggiudicatarie aggraverebbe ingiustificatamente il procedimento e contrasterebbe con il principio del risultato. Le censure che investono l’anomalia di un’offerta diversa dalla prima classificata sono inammissibili, perché rivolte avverso poteri amministrativi non ancora esercitati.

Il Fatto

La Città di Torino indice una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e un importo a base di gara di euro 320.000,00, per l’affidamento di un servizio di rilievo topografico connesso allo sviluppo di strumenti di Digital Twin per la mobilità e la manutenzione del suolo pubblico. All’esito delle operazioni l’RTI aggiudicatario si colloca al primo posto con 78,03976 punti; la ricorrente segue con 74,9669 punti.

La seconda classificata presenta istanza di autotutela, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e la rinnovazione delle operazioni, e la vede respinta. Propone quindi ricorso davanti al TAR, lamentando in particolare che la stazione appaltante non abbia attivato il procedimento di verifica dell’anomalia anche sull’offerta di un altro concorrente, collocatosi quinto in graduatoria, la quale, a suo dire, non coprirebbe neppure i costi minimi del servizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata notificazione del ricorso a uno dei controinteressati. Poiché le censure investono anche l’offerta di quel concorrente, questi assume la veste di controinteressato; tuttavia, essendo il ricorso notificato ad almeno uno dei controinteressati, la sua incompletezza non ne determina l’inammissibilità, ma impone l’integrazione del contraddittorio, avvenuta in ottemperanza all’ordinanza collegiale.

Nel merito, la questione ruota attorno alla portata dell’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, che impone di valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa. Il Collegio rileva la piena convergenza tra la norma e il par. 22 del disciplinare di gara, non impugnato, che identifica nella sola migliore offerta l’oggetto della verifica. Da qui la conclusione che la valutazione di anomalia va effettuata solo nei confronti della prima classificata.

Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8092 del 20 ottobre 2025, secondo cui la verifica mira a garantire l’interesse pubblico alla scelta del miglior contraente e l’esclusione per anomalia è effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza dell’offerta. Richiama altresì TAR Sicilia, Catania, n. 3738/2023, sul principio del risultato e sulla selezione di operatori affidabili. Estendere il controllo a ogni offerta, osserva il Collegio, aggraverebbe ingiustificatamente il procedimento, in tensione con la celerità della gara.

Quanto al secondo comma dell’art. 110, la richiesta scritta di spiegazioni entro quindici giorni è letta come regola operativa dell’accertamento, non come attribuzione del potere di verificare ogni offerta anormalmente bassa. Accertata la corretta applicazione della normativa e della lex specialis, le censure sull’incongruità dell’offerta del quinto classificato sono dichiarate inammissibili, perché riguardano poteri amministrativi non ancora esercitati. Da ciò deriva il rigetto della domanda di annullamento del contratto e di ogni pretesa risarcitoria, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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