Espropriazione e rotatoria: la dimensione minima è scelta tecnica insindacabile (Cons. Stato n. 6319 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del diametro di una rotatoria costituisce espressione di discrezionalità amministrativa fondata su un presupposto di natura tecnica, sindacabile solo per irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. Il privato che deduca l’esistenza di una soluzione alternativa meno invasiva non può limitarsi a prospettarne l’astratta configurabilità, ma deve dimostrarne l’idoneità tecnica a soddisfare le medesime esigenze pubbliche. In assenza di tale prova, non è ravvisabile violazione del principio di proporzionalità, restando la compressione della proprietà privata giustificata dalla necessità di assicurare la sicurezza dell’intersezione e la fluidità del traffico pesante.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un compendio commerciale, impugnava gli atti del procedimento espropriativo — approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, accordo di programma, variante urbanistica e imposizione del vincolo — finalizzati alla costruzione di una rotatoria su un’intersezione della strada regionale, con incisione di circa 45 mq della sua area. Deduceva la violazione delle garanzie partecipative, l’omessa valutazione delle osservazioni integrative, l’insussistenza di un interesse pubblico prevalente e la sproporzione del sacrificio.

Il TAR Veneto respingeva il ricorso, ritenendo le osservazioni generiche rispetto allo studio dei flussi di traffico e la superficie espropriata pari all’1% del compendio. La società appellava, riproponendo le censure e contestando in fatto le dimensioni della rotonda.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la contestazione tecnica sul diametro. Dagli elaborati progettuali emerge che la misura di 50 metri corrisponde al raggio calcolato fino al limite dell’intervento, mentre quella di 47 metri coincide con il limite della segnaletica orizzontale. Poiché il d.m. 16 aprile 2006 assume a riferimento il diametro della circonferenza esterna, la misura rilevante è quella di 47 metri, rientrante tra le rotatorie convenzionali.

Il nucleo delle censure risiede nell’assunto che una rotatoria di 40 metri sarebbe ugualmente idonea. La Corte rileva che la nota del RUP dell’8 febbraio 2024 motiva la dimensione prescelta in ragione della necessità di consentire «la svolta a U di qualsiasi mezzo in essa transitante», collegandola alla pericolosità delle manovre, alla presenza di nebbia e al traffico pesante pari al 30%. Si tratta di scelta discrezionale non affetta da irragionevolezza.

Tale decisione poggia su un presupposto tecnico, comprovato dall’elaborato di verifica di inscrivibilità di un autoarticolato di 22,40 metri. La circostanza che lo studio sia stato redatto in epoca successiva alle osservazioni non ne inficia la valenza probatoria, poiché il presupposto era già esplicitato nelle controdeduzioni. L’appellante, tuttavia, non ha allegato alcun profilo di inattendibilità della valutazione tecnica né dimostrato l’idoneità della soluzione alternativa: il confronto con altre rotatorie e il progetto allegato alle osservazioni integrative si limitano a riportare misure, senza studio sulle manovre consentite ai mezzi più ingombranti.

La Corte precisa che il parametro «minimo» richiamato dal RUP non va riferito alla categoria delle rotatorie convenzionali, ma alla dimensione tecnica necessaria per la specifica manovra. Ne deriva la prevalenza dell’interesse pubblico sulla proprietà privata, incisa in misura non sproporzionata anche in considerazione del posizionamento della rotatoria volto a ridurre le aree espropriate. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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