Verifica di conformità tecnica in gara e sindacato sulla discrezionalità della commissione (C.G.A.R.S. n. 438 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecniche operate dalla commissione di gara in ordine alla conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni della lex specialis costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La verifica della rispondenza dell’offerta alle caratteristiche minime del capitolato, ove positivamente riscontrata dalla stazione appaltante sulla base della documentazione tecnica e della certificazione di conformità, non può essere superata da una diversa lettura compiuta dalla concorrente non collocatasi in posizione utile. Il concorrente classificatosi al terzo posto è privo di interesse all’esame delle censure rivolte avverso l’aggiudicataria quando il motivo proposto contro la seconda classificata sia stato respinto, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta per la fornitura quinquennale di dispositivi medici per gastroenterologia ed endoscopia digestiva, relativa a un lotto concernente dispositivi per emostasi gastro-intestinale, classificandosi al terzo posto. L’aggiudicazione veniva disposta in favore della prima classificata, mentre la seconda classificata seguiva in graduatoria.
La concorrente impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo la difformità tecnica dei dispositivi offerti dalla prima e dalla seconda classificata, segnatamente l’inutilizzabilità con il duodenoscopio e l’assenza delle destinazioni d’uso per emorragie post-polipectomia e post-ERCP. Il TAR respingeva tutte le censure e compensava le spese. La soccombente proponeva appello, riproponendo l’intero thema decidendum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la logica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, riproposti in appello, e applica il principio della ragione più liquida, esaminando con priorità la doglianza rivolta verso la seconda classificata.
Il motivo è ritenuto infondato. La seconda classificata aveva presentato certificazione di conformità alla direttiva 93/42 CEE; la commissione tecnica interaziendale aveva riscontrato la conformità del prodotto alla lex specialis, confermando l’idoneità del sistema per il tratto GI e l’utilizzabilità con duodenoscopio, in linea con la classe IIb. L’utilizzabilità con il duodenoscopio risulta per tabulas dalla scheda tecnica del prodotto.
Quanto alla lamentata assenza delle destinazioni d’uso, il Collegio osserva che il prodotto, utilizzabile con duodenoscopio e quindi per i sanguinamenti post-ERCP, è utilizzabile anche per le emorragie post-polipectomia, come risulta dalle destinazioni d’uso della scheda tecnica. Le contestazioni della ricorrente non trovano dunque riscontro documentale.
Il passaggio centrale riguarda il limite al sindacato giurisdizionale. Le valutazioni tecniche della commissione di gara sono connotate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, evenienze non sussistenti nel caso di specie (richiamati Cons. Stato, sez. V, n. 1911 del 2024 e n. 7942 del 2023).
Respinta la doglianza verso la seconda classificata, le ulteriori censure verso l’aggiudicataria sono dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la posizione di terza classificata dell’appellante. Conseguentemente è respinta la domanda risarcitoria. La sentenza è riformata nei sensi indicati e l’appellante è condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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