Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e potere vincolato del GSE (Cons. Stato n. 3073 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il GSE esercita un potere vincolato di decadenza dagli incentivi quando, all’esito della verifica documentale, accerta violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione, riconducibili alle lettere a) e j) dell’allegato al d.m. 31 gennaio 2014. La decurtazione dell’incentivo ex art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 costituisce un’alternativa rimessa alla discrezionalità tecnica del Gestore, che deve valutare entità e rilevanza della violazione, e non un diritto del beneficiario. Il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990 decorre, per le fattispecie pregresse, dall’entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42, avvenuta il 17 luglio 2020. Spetta all’interessato fornire al Gestore gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti, non potendo il GSE supplire alle carenze della domanda. L’affidamento del privato non è tutelabile a fronte dell’indebita percezione di incentivi pubblici.
Il Fatto
La società titolare di un impianto fotovoltaico entrato in esercizio il 27 marzo 2013 presentava domanda di ammissione al Quinto Conto Energia per la tipologia installativa su edifici con coperture in eternit o amianto, allegando una dichiarazione sostitutiva attestante il titolo autorizzativo comunale. Il Gestore riconosceva la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio e sottoscriveva la convenzione nel settembre 2013.
A seguito di una informativa della Guardia di finanza relativa a un sequestro preventivo disposto dal g.i.p. in un procedimento penale, il GSE avviava il procedimento di verifica ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011. All’esito, con provvedimento dell’agosto 2021, dichiarava la decadenza dalle tariffe incentivanti e il recupero degli importi percepiti, disponendo poi la risoluzione della convenzione. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sul termine di diciotto mesi. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 3787/2020 e sez. II, n. 5641/2025, rileva che il limite temporale introdotto dalla legge n. 124/2015 decorre, per le fattispecie anteriori, dall’entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42, fissata al 17 luglio 2020. Il provvedimento dell’agosto 2021 rispetta dunque il termine.
Quanto all’istruttoria, la Corte esclude che il Gestore dovesse svolgere attività integrative. Il controllo ha a oggetto la documentazione prodotta e spetta all’interessato dimostrare le condizioni per l’ammissione ai benefici, con la conseguenza che le carenze ricadono sul medesimo (Cons. Stato, sez. II, n. 7069/2025 e n. 1776/2025).
Sul tipo di potere esercitato, il Collegio qualifica quello del GSE come atto vincolato di decadenza, non di autotutela: la mancanza originaria dei requisiti impone il recupero secondo le regole della ripetizione dell’indebito (Cons. Stato, sez. II, n. 10341/2024). L’autotutela si configura solo quando il Gestore abbia compiuto un esame dei presupposti all’ammissione e li abbia poi rivalutati, evenienza esclusa nel caso concreto.
Nel rigettare il secondo motivo, la Corte legge l’art. 42, comma 3, come norma che impone la decadenza in presenza di violazioni rilevanti e riserva la decurtazione alle violazioni di minore entità. Il beneficiario non vanta un diritto alla decurtazione: il Gestore ha valutato l’alternativa e l’ha esclusa, trattandosi di violazioni sostanziali correlate all’ottenimento dell’incentivo (Cons. Stato, sez. II, n. 127/2023 e n. 7996/2025). L’interesse pubblico al corretto impiego delle risorse è in re ipsa, né rileva il diverso contegno tenuto per altro impianto.
Il terzo motivo è respinto perché la nota di risoluzione prevede la remunerazione dell’energia al prezzo di mercato per il periodo di permanenza nel dispacciamento e i relativi conguagli. L’appello è quindi infondato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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