Rettifica del punteggio tecnico per errore materiale e non soccorso istruttorio (TAR Liguria n. 424 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può rettificare il punteggio attribuito all’offerta tecnica quando questo sia affetto da un errore materiale, consistente nell’errata percezione del contenuto dell’offerta. Non si tratta di una nuova valutazione tecnico-discrezionale, ma di un’attività vincolata, che la commissione avrebbe dovuto svolgere negli stessi termini. La rettifica è ammessa anche quando avvenga su segnalazione di un concorrente, essendo irrilevanti le ragioni che hanno indotto la segnalazione, purché l’errore sia effettivamente sussistente. L’intervento del seggio o del RUP non esorbita dalle competenze in materia di corretto svolgimento della procedura. Non ricorre soccorso istruttorio quando l’amministrazione non integri l’offerta, ma si limiti a correggere un punteggio mal calcolato.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di sei lotti di una gara per la fornitura di ausili terapeutici per disabili, indetta dalle aziende sanitarie della Regione Liguria. L’aggiudicazione era stata preceduta da una rideterminazione del punteggio tecnico, disposta dalla stazione appaltante dopo che la controinteressata aveva segnalato che il punteggio attribuito alla propria offerta era troppo basso.

La verifica aveva evidenziato che la commissione aveva considerato come tempo di consegna garantito un dato che l’offerta aveva indicato come migliorativo rispetto al termine massimo di dieci giorni. La rettifica aveva determinato l’aggiudicazione di due lotti alla controinteressata anziché alla ricorrente. Quest’ultima ha proposto tre ricorsi, riuniti, articolati in cinque motivi, contestando la modificabilità dei punteggi, l’ingerenza del seggio, l’assenza di verbale, la violazione del divieto di soccorso istruttorio e l’ambiguità dell’offerta avversaria. La controinteressata ha proposto ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la clausola dell’offerta tecnica relativa ai tempi di consegna, con cui la controinteressata si era impegnata a consegnare «entro sette giorni migliorativi dall’emissione dell’ordine». La formulazione, per quanto bizzarra, non è equivoca: indica i giorni migliorativi rispetto al termine massimo di dieci giorni fissato dalla lex specialis, così che il tempo effettivo garantito risultava di tre giorni. Ne deriva l’infondatezza del motivo sull’ambiguità e l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso relativo ai lotti in cui la ricorrente sarebbe comunque rimasta seconda.

Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude che la stazione appaltante abbia compiuto una nuova valutazione tecnico-discrezionale. L’amministrazione si è limitata a rettificare un punteggio erroneamente determinato per un errore materiale, consistente nell’errata percezione del contenuto dell’offerta. Ritenere illegittimo tale intervento comporterebbe la riedizione della valutazione con attribuzione di un punteggio identico a quello rettificato; a tale conclusione osterebbe il principio di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

La circostanza che la rettifica sia avvenuta su segnalazione della controinteressata è irrilevante: l’errore era sussistente e doveva essere sanato. In caso contrario, l’amministrazione sarebbe stata esposta al rischio di un ricorso, con spreco della risorsa giurisdizionale a fronte di un vizio già percepito.

Anche il secondo motivo è infondato. Il criterio dei tempi di consegna non implicava esercizio di discrezionalità tecnica, ma un’attività vincolata, che avrebbe condotto agli stessi esiti. Tra le responsabilità del RUP rientra il corretto svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. La rettifica è stata comunque condivisa dalla commissione e comunicata con nota, il che rende irrilevante l’assenza di uno specifico verbale e infondato il terzo motivo.

Il quarto motivo presuppone l’attivazione del soccorso istruttorio, che nel caso di specie non è avvenuto: l’amministrazione non ha integrato l’offerta tecnica, ma ha solo corretto il punteggio. I ricorsi principali sui lotti nn. 6 e 9 sono dunque rigettati, con improcedibilità dei ricorsi incidentali per sopravvenuta carenza di interesse; il ricorso sui lotti nn. 1, 3, 5 e 8 è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate in ragione dell’errore procedimentale dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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