Obbligo di delocalizzazione degli impianti radio non conformi al piano provinciale (TAR Emilia-Romagna n. 418 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può ordinare la delocalizzazione di un impianto di radiodiffusione non conforme al Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emitenza Radio e Televisiva, in attuazione dell’art. 4 L.R. Emilia-Romagna n. 30/2000, che vieta l’ubicazione degli impianti nel territorio urbanizzato a prevalente funzione residenziale. L’eventuale rispetto delle soglie di emissione elettromagnetica è irrilevante quando la delocalizzazione dipende da ragioni di ubicazione. Il provvedimento ha natura vincolata, con la conseguenza che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento integra irregolarità non viziante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990. Nessun affidamento tutelabile si forma in capo al titolare dell’impianto quando l’autorizzazione sia stata rilasciata in via provvisoria e subordinata all’adeguamento al piano.

Il Fatto

La società ricorrente esercita attività di radiodiffusione sonora commerciale in ambito locale ed utilizza, tra gli altri, un impianto collocato su un edificio residenziale nel territorio urbanizzato di Ravenna. L’impianto era stato acquisito per cessione di ramo d’azienda dalla precedente proprietaria, che aveva ottenuto un’autorizzazione provvisoria nelle more dell’approvazione del piano provinciale.

Con provvedimento dell’8 maggio 2018 il Comune, rilevata la non conformità dell’impianto al PPLERT approvato nel 2006, ha chiesto alla società di presentare il piano di delocalizzazione in un’area prevista dal piano, evidenziando che l’impianto era privo di autorizzazione. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, l’illegittimo affidamento, la violazione della disciplina sulle emissioni elettromagnetiche e la compressione della libertà di iniziativa economica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione della ricorrente sull’incidenza della disciplina sopravvenuta in materia di soglie di emissione. La questione è superata: la delocalizzazione si fonda su ragioni di ubicazione e prescinde dalle emissioni prodotte, rendendo irrilevante l’eventuale aumento dei limiti.

Il giudice rileva poi che il contenuto del piano provinciale non è più contestabile, non essendo stato ritualmente e tempestivamente impugnato. Passa quindi all’esame dei motivi. Alla luce dell’art. 4 L.R. n. 30/2000, è vietata la localizzazione degli impianti nel territorio urbanizzato a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi. È pacifico, e risulta per tabulas, che l’impianto si trovi sul lastrico solare di un edificio residenziale all’interno del territorio urbanizzato.

Ne deriva che il Comune non aveva alternativa: il provvedimento è vincolato. Su questa premessa il Collegio ritiene infondati tutti i motivi. Quanto alla comunicazione di avvio, la sua omissione costituisce irregolarità non viziante ex art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, stante la natura vincolata dell’atto.

Nessun affidamento meritevole di tutela si è formato: l’istanza presentata nel 2001 era stata accolta solo in via provvisoria, nelle more dell’approvazione del piano cui l’impianto avrebbe dovuto adeguarsi, e il Comune aveva più volte richiamato i titolari degli impianti non conformi alla necessità di delocalizzare. È inoltre irrilevante che l’impianto rispetti i limiti elettromagnetici, poiché la delocalizzazione dipende dall’ubicazione. Infine, la delocalizzazione non impedisce l’esercizio dell’attività né la possibilità di raggiungere il pubblico con un impianto idoneamente collocato.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della società alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in favore del Comune nella misura di €uro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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