Verifica dei dati dichiarati e sindacato sul punteggio tecnico nelle gare pubbliche (Cons. Stato n. 3277 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità della commissione giudicatrice, sindacabile solo per macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Quando il punteggio deriva dall’applicazione di una formula matematica, il macroscopico errore può dipendere dall’imprecisione della formula o dalla sua applicazione, ma anche dall’indicazione, da parte del concorrente, di dati di partenza non corretti. Non è pertanto precluso alla commissione un controllo sulla veridicità sostanziale e sull’esattezza dei dati dichiarati, che è anzi doveroso in forza del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il controllo non legittima tuttavia la pretesa di azzerare il punteggio del concorrente che abbia manifestato la volontà di offrire il massimo delle risorse: al più consente il ridimensionamento del risultato matematico, senza sostanziale alterazione della graduatoria.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, terzo classificato in una procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e controllo accessi per i centri di produzione televisiva, impugnava davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di un lotto. Il motivo centrale riguardava l’attribuzione di un punteggio ritenuto illogico e sproporzionato ai primi due classificati in relazione al criterio del numero di addetti da destinare ai servizi a richiesta: gli aggiudicatari avevano dichiarato un numero di risorse ritenuto inverosimile rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti.
Il giudice di primo grado respingeva l’eccezione di irricevibilità, computando il termine dalla conoscenza del vizio per il comportamento dilatorio della stazione appaltante sull’istanza di accesso, ma rigettava il ricorso nel merito. Il raggruppamento proponeva appello principale; la stazione appaltante e il controinteressato resistevano, la prima con appello incidentale sulla ricevibilità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria l’appello principale, in applicazione del principio di economia processuale e di logicità (Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2023, n. 781). Il rigetto dell’impugnazione principale determina la sopravvenuta carenza di interesse sull’appello incidentale, che verte su una questione pregiudiziale di rito rispetto alla quale la parte, vittoriosa nel merito, era risultata formalmente soccombente.
Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità, insindacabile nel merito ove non inficiata da macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2025, n. 9647). Chiarisce però che, in presenza di un punteggio attribuito mediante formula matematica, il macroscopico errore di fatto può derivare anche dai dati di partenza dichiarati dal concorrente. Da qui la conclusione: il controllo sulla veridicità sostanziale dei dati non è precluso alla commissione, ma è doveroso in considerazione del principio del risultato.
Nel caso concreto, i dati indicati dall’aggiudicatario non risultano inverosimili. Le allegazioni difensive della controinteressata richiamano il lavoro a intermittenza nei limiti di legge, l’impiego di personale a riposo, il prolungamento dei turni nei limiti del contratto collettivo e il ricorso al subappalto. Il parere prodotto dall’appellante si limita a formulare dubbi sulla fattibilità delle soluzioni, senza escluderne l’astratta possibilità. Né è ostativa la circostanza che lo stesso numero di risorse sia stato offerto in altro lotto, potendo essere aggiudicato un solo lotto.
Il Collegio aggiunge un rilievo sulla misura del pregiudizio. La differenza di punteggio tra aggiudicatario e appellante è pari a 7,388. Anche laddove la commissione avesse ritenuto eccessivo il personale offerto, non sarebbe condivisibile la pretesa di attribuzione di un punteggio pari a zero: la volontà manifestata dal raggruppamento era di offrire il massimo possibile delle risorse. Al più sarebbe stato possibile ridimensionare il risultato matematico, senza sostanziale alterazione della graduatoria.
L’appello principale è quindi rigettato e quello incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e della clausola della lex specialis idonea a ingenerare dubbi interpretativi.
Nota della Redazione
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