Ricorso straordinario e ottemperanza: la P.A. non può annullare la procedura selettiva (Cons. Stato n. 3276 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Presidente della Repubblica che definisce il ricorso straordinario, reso sul parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, costituisce decisione di giustizia inquadrabile nel sistema della giurisdizione amministrativa e va eseguito con il rimedio dell’ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato. Il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria: ammette azioni di annullamento, non azioni di mero accertamento o di condanna. Ne consegue che l’accoglimento ha ad oggetto la sola domanda demolitoria e non il riconoscimento del diritto al conferimento dell’incarico. È affetto da violazione del giudicato, e quindi nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., il provvedimento con cui la P.A. annulli l’intera procedura selettiva anziché dare esecuzione alla decisione che ha già rimosso gli atti lesivi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente universitario, aveva impugnato con ricorso straordinario gli esiti di una procedura selettiva per un posto di professore di seconda fascia. La vincitrice, risultata tale con il punteggio di 85/100 contro i 74/100 attribuiti al ricorrente, era stata docente a contratto presso il medesimo Ateneo e versava quindi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010, non dichiarata.
Il ricorso straordinario veniva accolto con decreto del Presidente della Repubblica. In fase esecutiva, l’Università non nominò vincitore l’unico candidato residuo, ma con decreto rettorale annullò l’intera procedura e gli atti conseguenti. Il docente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità del decreto per violazione ed elusione del giudicato, la nomina a vincitore, e in subordine il risarcimento del danno o la conversione dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2013 del 6 maggio 2013: il decreto che definisce il ricorso straordinario è provvedimento esecutivo del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., e l’ottemperanza si propone dinanzi al Consiglio di Stato secondo l’art. 113, comma 1, c.p.a..
Quanto all’ambito del giudizio, la Corte esclude che possano formarne oggetto gli atti anteriori al decreto di accoglimento — i decreti di indizione di una nuova procedura e di approvazione degli atti — e l’inerzia sulle istanze di scorrimento della graduatoria: si tratta di vicende precedenti, che non possono configurarsi come violative del decisum.
La Corte affronta poi la natura del rimedio. Per giurisprudenza pressoché unanime e per la dottrina, il ricorso straordinario è rimedio di tipo impugnatorio, che ammette unicamente azioni di annullamento. Il parere vincolante non reca alcuna decisione di accoglimento dell’azione di accertamento: afferma fondati i motivi di censura «cui consegue l’annullamento degli atti impugnati». L’accoglimento riguarda quindi la sola domanda demolitoria.
Nel merito, il decreto rettorale impugnato è «abnorme» e «inutile»: il ricorrente ha già visto soddisfatta la pretesa demolitoria, e l’Ateneo non può annullare nuovamente atti già eliminati. La pretesa del docente non si estende agli atti di indizione della procedura alla quale ha partecipato aspirando a esserne vincitore. La censura di violazione del giudicato è fondata: secondo la giurisprudenza richiamata, l’elusione ricorre quando la P.A., formalmente eseguendo, aggiri le statuizioni nel risultato sostanziale. Il decreto è pertanto nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Consegue l’obbligo dell’Università di eseguire la decisione, valutando la posizione del ricorrente quale unico altro candidato in graduatoria, con assegnazione di sessanta giorni e possibilità di chiedere un Commissario ad acta. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova sull’impossibilità dell’esecuzione in forma specifica; quella di conversione dell’azione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.