Concorso AFAM, il limite dei titoli indicabili non impone l’azzeramento del punteggio (Cons. Stato n. 3272 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che fissa un numero massimo di titoli indicabili dal candidato non comporta, in assenza di espressa previsione della lex specialis, né l’esclusione dalla procedura né la perdita del punteggio relativo all’intero criterio di valutazione. La soluzione coerente con il bando e con i principi di ragionevolezza e favor partecipationis consiste nella valutazione dei soli primi venti titoli, nell’ordine di indicazione e allegazione, e nella mera irrilevanza degli eventuali titoli eccedenti. L’omessa indicazione del numero di protocollo del bando e della graduatoria, richiesta per i titoli di servizio, non è prevista a pena di esclusione e integra una mera irregolarità formale quando i titoli restano identificabili e riscontrabili. Non è ammissibile una sanzione atipica che, in via automatica, azzeri il punteggio in difetto di base normativa.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso indetto da un Conservatorio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di docente di prima fascia, settore artistico disciplinare “Musicoterapia applicata”. Il bando prevedeva un punteggio massimo di 100 punti, ripartiti tra titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali, fino a 30 punti, e prove d’esame, fino a 70 punti. All’esito della graduatoria provvisoria due candidati conseguivano il massimo punteggio, pari a 100 punti.
La graduatoria definitiva collocava al primo posto uno dei due, in ragione della minore età anagrafica a parità di punteggio. L’altro candidato impugnava la graduatoria e gli atti del concorso. Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 1254/2025, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’indicazione di titoli in numero superiore a venti avesse conferito un indebito vantaggio competitivo e che la violazione del limite imponesse l’azzeramento del punteggio; analoga conclusione traeva per l’omessa indicazione degli estremi di bando e graduatoria per i titoli di servizio. Da qui l’appello, con appello incidentale dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi principali e incidentali sul primo profilo, per la loro stretta connessione, e li ritiene fondati. Il TAR aveva tratto dal superamento del limite dei titoli indicabili l’azzeramento del punteggio e la qualificazione del fenomeno come indebito vantaggio competitivo.
Il ragionamento del Consiglio di Stato muove dal dato testuale. L’art. 8 del bando si limita a prevedere la presentazione massima di venti titoli ai fini della voce in esame, senza comminare, né espressamente né implicitamente, l’esclusione dalla procedura o la perdita del punteggio per l’intero criterio. L’art. 6 del bando, che tipizza le cause di esclusione e di non ammissione, non contempla affatto tale ipotesi.
La conseguenza è che, anche nella lettura più rigorosa, l’unica soluzione coerente con la lex specialis e con i principi di ragionevolezza e favor partecipationis consiste nella valutazione dei soli primi venti titoli, nell’ordine in cui sono stati indicati e allegati, e nella mera irrilevanza degli eventuali titoli eccedenti. Non già nella mancata attribuzione del punteggio.
Analoga la conclusione sul secondo profilo, relativo ai titoli di servizio. L’art. 5 del bando richiede che il candidato fornisca gli estremi, protocollo e data, del bando e della graduatoria definitiva cui si riferisce ciascun contratto dichiarato. Il Collegio rileva che i titoli erano stati conseguiti, quasi totalmente, all’esito di procedura selettiva pubblica bandita dallo stesso Conservatorio, circostanza non contestata. Il candidato aveva indicato i riferimenti dei bandi, le date e l’ente, sicché i titoli erano pacificamente identificabili e riscontrabili; il numero di protocollo non era richiesto a pena di esclusione e il portale telematico non consentiva di inserirlo in un campo dedicato.
La mancata compilazione del solo protocollo, per di più su un portale che non prevedeva il dato, è dunque mera irregolarità formale, che non incide sul requisito sostanziale né sulla possibilità di riscontro istruttorio. Laddove necessario, avrebbe potuto attivarsi il soccorso istruttorio. La lettura del TAR, che imponeva la non attribuzione del punteggio, si risolve in un’interpretazione eccessivamente formalistica e introduce una sanzione atipica. L’appello principale e quello incidentale sono pertanto accolti: la Commissione, in diversa composizione, attribuirà nuovamente i punteggi considerando i soli primi venti titoli indicati, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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