Verifica di equivalenza dei CCNL e discrezionalità tecnica della stazione appaltante (Cons. Stato n. 7061 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza delle tutele tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello applicato dal concorrente costituisce un adempimento obbligatorio per la stazione appaltante, che non può essere sottratto alla verifica neppure quando il contratto indicato dall’operatore economico sia specialistico e più aderente all’attività concretamente svolta. Nella vigenza dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 anteriore al correttivo di cui al d.lgs. n. 209 del 2024, la valutazione comparativa integra espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità, salvo che per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Il raffronto deve essere sistemico e non atomistico, ma può fondarsi sugli scostamenti complessivamente rilevati rispetto ai parametri di tutela, dovendosi escludere dal computo le voci retributive variabili, quali il superminimo assorbibile e l’indennità di cantiere, che non costituiscono componenti fisse della retribuzione globale annua.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura per l’affidamento dei lavori di ammodernamento delle gallerie autostradali, suddivisa in più lotti. Il RTI ricorrente si colloca al primo posto della graduatoria del lotto controverso. In sede di verifica dei requisiti, l’amministrazione accerta che una mandante del raggruppamento, impegnatasi a eseguire una quota delle lavorazioni della categoria prevalente OG4, dichiara di applicare il CCNL Laterizi in luogo del CCNL Edilizia F012 prescritto dal disciplinare.
Avviato il soccorso istruttorio e acquisito un parere giuslavoristico, la stazione appaltante dispone l’esclusione per non equivalenza delle tutele normative ed economiche. Il TAR Lazio respinge il ricorso. Il raggruppamento appella, deducendo l’errore di metodo nella ricerca di una piena sovrapponibilità tra i contratti, l’erronea qualificazione delle lavorazioni come edili e l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura metodologica. L’appellante sostiene che l’amministrazione abbia ricercato una sovrapponibilità assoluta tra i due contratti, anziché verificare l’equiparabilità complessiva. La corte ritiene che il giudice di prime cure abbia compiutamente risposto, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., osservando come la locuzione “pienamente equivalenti” non compaia nelle conclusioni del parere né nel provvedimento di esclusione, e come l’istruttoria sia stata letta in modo complessivo e non parcellizzato.
Il punto centrale riguarda il perimetro del sindacato. L’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella versione anteriore al correttivo, non dettava prescrizioni di dettaglio sulle modalità di verifica, lasciando alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità tecnica, delimitata solo dall’introduzione dell’allegato I.01. Ne deriva un limite al controllo giurisdizionale, esperibile per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti.
Nel merito, la corte conferma la valutazione di non equivalenza. L’amministrazione ha esaminato sei parametri normativi, tra cui lavoro straordinario, welfare, preavviso, lavoro supplementare, part-time e contribuzione alla Cassa Edile, accertando uno scostamento non marginale rispetto alla soglia dei due parametri indicata dalla Relazione ANAC. Sul piano economico, ha correttamente escluso il superminimo assorbibile e l’indennità di cantiere, in quanto voci variabili, richiamando Cons. Stato n. 3209 del 2026. Irrilevante il rinnovo contrattuale intervenuto dopo il termine di presentazione dell’offerta.
Respinta anche la tesi secondo cui il CCNL specialistico esonererebbe dal giudizio: la mandante ha assunto lavorazioni in OG4 e, comunque, il montaggio di elementi prefabbricati rientra nei lavori edili ai sensi dell’Allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008. Il baricentro della scelta è l’attività oggetto dell’appalto, non quella prevalente dell’impresa. Il giudizio di equivalenza è doveroso (Cons. Stato n. 9510 del 2025; n. 7281 e n. 9075 del 2025).
Le questioni di costituzionalità sono dichiarate irrilevanti o infondate: l’operatore resta libero di applicare un contratto diverso, purché ne dimostri l’equivalenza (Cons. Stato n. 3476 del 2026). Il rimedio dell’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023 non opera, perché l’individuazione del CCNL è elemento essenziale dell’offerta e incide sui costi della commessa (Cons. Stato n. 2605 del 2025). Nessun contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE: la disciplina evita il dumping contrattuale e presidia la par condicio competitorum. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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