Il grave illecito professionale richiede valutazione in concreto dell’affidabilità (Cons. Stato n. 7065 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il grave illecito professionale non si configura per la sola astratta riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante deve svolgere una valutazione in concreto, motivando l’idoneità della condotta accertata a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico. In mancanza di tale motivazione, la dichiarazione dell’operatore che dia atto del pregresso provvedimento di esclusione, degli estremi della sentenza che lo ha annullato e delle relative ragioni non è incompleta né decettiva. Il giudice che si limiti a confrontare la dichiarazione con le risultanze di causa non esercita alcun sindacato sostitutivo della discrezionalità amministrativa. Il potere discrezionale del giudice di prime cure in materia di spese è censurabile solo se la statuizione risulti abnorme o irragionevole.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente, già aggiudicatario di una gara indetta dal Ministero dell’interno per un servizio di facchinaggio, subiva l’annullamento dell’aggiudicazione e la successiva esclusione per incongruenza sul CCNL applicato. Il TAR Lazio annullava il provvedimento espulsivo per difetto di motivazione, ritenendo legittimo l’annullamento dell’aggiudicazione.

Nella successiva gara regionale, il Consorzio dichiarava nel DGUE il pregresso grave illecito professionale, illustrando poi con dichiarazione integrativa la vicenda e gli esiti giurisdizionali, con puntuale indicazione degli estremi della sentenza. La Regione Campania, richiamato il principio di fiducia, lo escludeva e aggiudicava l’appalto alla controinteressata. Il TAR Campania accoglieva il ricorso e annullava gli atti. La Regione e la società aggiudicataria proponevano distinti appelli, riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge entrambi i gravami. Sul primo motivo della Regione, la Corte rileva che dalla dichiarazione del Consorzio emergevano, testuali e chiari, sia l’esistenza del precedente provvedimento espulsivo, sia gli estremi della sentenza che lo aveva annullato, sia le precise ragioni dell’annullamento. La dichiarazione, pertanto, riportava obiettivamente tutte le circostanze salienti e non poteva dirsi incompleta o suggestiva.

Il passaggio centrale è la confutazione della tesi dell’appellante secondo cui basterebbe l’astratta riconducibilità dei fatti all’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023. La Corte chiarisce che la rilevanza escludente presuppone indefettibilmente una puntuale motivazione dell’amministrazione ancorata al caso concreto, motivazione pacificamente insussistente e così accertata dal TAR Lazio n. 12916 del 2025. Non poteva quindi parlarsi di accertato pregresso inadempimento professionale.

Quanto al dedotto eccesso di potere giurisdizionale, il primo giudice non ha espresso un giudizio di affidabilità, ma ha solo confrontato la dichiarazione con le risultanze di causa. Ha dato atto di un dato oggettivo: l’assenza, nella pregressa gara, di una valutazione della stazione appaltante sulla concreta idoneità della condotta a fondare una prognosi di inaffidabilità. Nessun riconoscimento implicito dell’illecito è desumibile dalla sentenza richiamata.

Sul terzo e quarto motivo la Corte rileva che la Regione non chiarisce quali sarebbero, in concreto, le omissioni dichiarative imputabili al Consorzio, precisazione che integra un presupposto logicamente imprescindibile di ogni valutazione sull’affidabilità. Sulle spese, il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di prime cure (richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2007 e Cons. Stato, sez. VI, n. 1603 del 2026), censurabile solo se la statuizione sia abnorme o illogica.

Anche l’appello della società aggiudicataria è respinto. L’aggiudicazione era stata impugnata in via derivata, essendo puntualmente indicata tra gli atti e nell’oggetto della domanda, con istanza di subentro che ha definito il petitum: nessun mero richiamo nominale. Le censure sull’art. 98 sono sovrapponibili a quelle regionali e, in mancanza di tutti i presupposti, non può parlarsi di illecito accertato e rilevante ai fini escludenti. Il rinvio al contenuto di una sentenza pubblica non è mezzo per ingannare la stazione appaltante. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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