Equivalenza funzionale e onere di prova rigorosa del prodotto offerto (TAR Molise n. 331 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza funzionale, ricavabile dall’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’allegato II.5, parte II, commi 5, 7 e 8, consente all’offerente di proporre soluzioni tecnicamente diverse da quelle prescritte dalla lex specialis anche quando queste ultime siano qualificate come requisiti minimi a pena di esclusione. L’operatore economico che invoca l’equivalenza è tuttavia gravato di un onere di dimostrazione che deve essere effettivo e particolarmente rigoroso già in sede di gara, non potendo la commissione supplire al difetto probatorio. L’esclusione disposta per mancata prova dell’equivalenza è quindi legittima e assorbe ogni ulteriore censura.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla So.Re.Sa. s.p.a. per la fornitura di protesi ortopediche, suddivisa in lotti. Con determinazione n. 188 del 17.6.2025 veniva esclusa dal lotto n. 56, relativo a sostituti ossei per siti infetti destinati alle aziende sanitarie molisane, per carenza dei requisiti minimi richiesti dalla lex specialis.

La ricorrente impugnava la determinazione, il verbale di gara e gli atti presupposti, sostenendo che il prodotto offerto, a base di fosfato di calcio, fosse funzionalmente equivalente al solfato di calcio prescritto. Con motivi aggiunti estendeva poi l’impugnativa alla relazione tecnica della commissione che aveva confermato l’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, secondo periodo, c.p.a., quando il provvedimento esplica effetti diretti in una circoscrizione diversa da quella della sede dell’autorità emanante, prevale il criterio dell’efficacia. Il lotto controverso riguarda forniture destinate alla sola Regione Molise, con consegna e stipula degli accordi quadro nella competenza della centrale unica di committenza regionale.

Nel merito, il tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 rinvia all’allegato II.5, che ai commi 7 e 8 vieta di escludere offerte equivalenti sotto il profilo funzionale, ma pone a carico dell’offerente la dimostrazione con qualsiasi mezzo appropriato. La giurisprudenza richiamata ammette un approccio espansivo dell’equivalenza, esteso ai requisiti minimi, purché la prova sia rigorosa.

Applicando tali coordinate, il collegio rileva che il disciplinare di gara riconosceva espressamente l’operatività del principio di equivalenza anche rispetto alle caratteristiche minime. Tuttavia la documentazione prodotta in gara dalla ricorrente si limitava a illustrare le caratteristiche del granulo, senza attestare l’utilizzabilità del prodotto su siti infetti, requisito testualmente richiesto dalla lex specialis.

Un secondo e decisivo profilo attiene alla tempistica di riassorbimento. Il solfato di calcio presenta riassorbimento rapido, mentre il fosfato di calcio ha tempi più lunghi. La ricorrente non ha contestato efficacemente tale diversità, che la stessa ha rappresentato nei motivi aggiunti in termini di sensibile maggiore durata rispetto ai prodotti aggiudicatari. Il tribunale qualifica il tempo di riassorbimento come aspetto coessenziale alla completa riassorbibilità prescritta, oggetto dell’onere dimostrativo.

L’insussistenza della prova dell’equivalenza assume valenza assorbente e conferma la legittimità dell’esclusione. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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