Verifica età online: illegittima l’estensione ai prestatori UE senza procedura derogatoria (TAR Lazio n. 6280 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estensione a prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri di obblighi nazionali di verifica della maggiore età degli utenti costituisce una misura derogatoria rispetto al principio del Paese d’origine e della libera prestazione dei servizi di cui all’art. 3, parr. 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE. Tale deroga è legittima solo se la misura ha portata circoscritta e individua specificamente i prestatori interessati, superando il carattere generale e astratto, e solo se vengono osservate le condizioni procedurali dell’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE: preventiva richiesta allo Stato membro di origine di adottare i provvedimenti necessari, loro mancata o inadeguata adozione, e notifica alla Commissione europea dell’intenzione di adottare la misura restrittiva. L’adempimento di tali oneri non può essere differito alla fase sanzionatoria, dovendo essere osservato già nel momento in cui la misura viene posta a carico dei prestatori individuati. Sino alla piena armonizzazione europea in materia di age verification, restano ammesse soluzioni transitorie nazionali conformi al diritto UE e provviste di un meccanismo di adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore stabilito a Cipro, ha impugnato la delibera dell’AGCOM n. 96/25/CONS dell’8 aprile 2025 e la successiva comunicazione del 31 ottobre 2025 recante la “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano”. Tali atti, attuativi dell’art. 13-bis del d.l. n. 123/2023, hanno introdotto l’obbligo di verifica della maggiore età degli utenti per i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione video, estendendolo anche ai prestatori stabiliti in altri Stati membri che diffondono contenuti in Italia, con decorrenza differita di tre mesi dalla pubblicazione della lista. La ricorrente ha articolato tre motivi, deducendo la violazione del principio del Paese d’origine, del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) e del dovere di motivazione rafforzata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la lesione della sfera giuridica della ricorrente si sia attualizzata solo con la pubblicazione della lista, che costituisce il presupposto applicativo delle misure nei confronti degli operatori stabiliti in altri Stati membri. Ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, non avendo questa concorso all’adozione degli atti impugnati.

Nel merito, il Collegio ha respinto la censura relativa alla portata generale e astratta della misura. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 9 novembre 2023, causa C-376/22, Google Ireland), ha ritenuto che il meccanismo di individuazione puntuale dei prestatori mediante apposite liste consenta di determinare con precisione i destinatari degli obblighi, conferendo alla prescrizione natura individualizzata.

Il TAR ha invece accolto la censura relativa al mancato rispetto degli oneri procedurali. L’art. 4, comma 2, dell’Allegato A alla delibera prevede l’entrata in vigore automatica delle misure per i prestatori stabiliti in altri Stati membri al decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione della lista, senza subordinare l’operatività alla preventiva interlocuzione con lo Stato di origine e alla notifica alla Commissione. Il rinvio di tali adempimenti alla sola fase sanzionatoria è stato ritenuto illegittimo, in quanto svuota di contenuto precettivo le garanzie procedurali che rappresentano un presupposto essenziale di legittimità della misura derogatoria.

Il Tribunale ha infine respinto le doglianze relative al Digital Services Act, qualificando la disciplina nazionale come transitoria, conforme al diritto UE in assenza di una piena armonizzazione, e assistita dal meccanismo di adeguamento di cui all’art. 4, comma 3, della delibera, idoneo a revocare o abrogare le misure nazionali divenute superflue. In accoglimento del primo motivo, la delibera è stata annullata in parte qua, con effetto d’ufficio dell’obbligo per l’AGCOM di osservare la procedura di cui all’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE prima di estendere le misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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