Il danno da ritardo è escluso se il privato non agisce contro il silenzio (TAR Calabria n. 1405 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, anche da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano. L’onere di cooperazione del privato, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., assume i connotati di un obbligo positivo di tenere le condotte esigibili e possibili rivolte a evitare o ridurre il danno, con la sola esclusione di attività straordinarie o gravose. La mancata attivazione dei rimedi procedimentali e processuali previsti dall’ordinamento, in particolare il ricorso avverso il silenzio, costituisce circostanza idonea a interrompere il nesso di causalità tra il ritardo procedimentale e il pregiudizio economico, escludendo la risarcibilità del danno, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.. L’esistenza di poteri sostitutivi dell’amministrazione non esonera il privato dall’attivazione dei rimedi giurisdizionali a tutela della propria posizione.
Il Fatto
Una società, esercente attività di diagnostica per immagini, presentava nel luglio 2017 istanza per l’accreditamento di prestazioni specialistiche TAC. Nonostante il parere favorevole dell’Organismo Tecnicamente Accreditante del 31 ottobre 2019, il decreto di accreditamento non veniva adottato. Dopo aver promosso azione risarcitoria dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro, che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, la società riassumeva il giudizio dinanzi al TAR Calabria, chiedendo la condanna del Commissario ad Acta e della Regione Calabria al risarcimento del danno da ritardo. Nelle more del giudizio civile, l’accreditamento veniva concesso con decreto del 30 agosto 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 23 aprile 2021 e n. 12 del 24 maggio 2024, nonché dalla Sez. IV del Consiglio di Stato, 29 aprile 2025, n. 3629, rammenta che la mancata proposizione del ricorso avverso il silenzio non costituisce una preclusione di rito, ma opera quale fattore di esclusione o mitigazione del danno risarcibile. L’omessa attivazione degli strumenti di tutela è, infatti, valutabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio.
Nella vicenda in esame, il procedimento di accreditamento si è protratto per oltre cinque anni. A fronte di tale evidente dilatazione dei tempi, la società ricorrente si è limitata a trasmettere una mera nota di sollecito nell’ottobre 2018 e a richiedere l’accesso alla documentazione nel luglio 2019, senza proporre ricorso avverso il silenzio-inadempimento né chiedere la nomina di un commissario ad acta. Tale iniziativa processuale avrebbe consentito di accelerare la conclusione del procedimento, escludendo la produzione del danno lamentato.
La prolungata inerzia nell’attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, secondo la giurisprudenza richiamata, è circostanza idonea a interrompere il nesso di causalità tra il ritardo procedimentale e il pregiudizio economico, escludendo la risarcibilità di quest’ultimo. L’onere di proporre sollecitamente l’azione avverso il silenzio non può essere giudicato eccessivo, tenuto conto della professionalità della società ricorrente.
Il Collegio precisa, inoltre, che l’eventuale mancato esercizio da parte del Commissario ad Acta dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 11, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 24/2008 non esonera il privato dall’attivazione dei rimedi giurisdizionali a tutela della propria posizione giuridica. Tali considerazioni si applicano anche ai danni maturati successivamente alla proposizione dell’azione civile: la promozione di un giudizio risarcitorio, in luogo di un’azione volta alla conclusione del procedimento, evidenzia come l’interesse della parte fosse focalizzato sulla pretesa risarcitoria piuttosto che sulla definizione del procedimento.
Il ricorso viene pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite stante la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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