Regolamentazione unilaterale in mancanza di accordo sindacale e trattamento di quiescenza (Cons. Stato n. 2563 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancato accordo con le organizzazioni sindacali, l’Autorità amministrativa indipendente può adottare in via provvisoria e unilaterale la regolamentazione delle materie oggetto del mancato accordo, ove il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio all’azione amministrativa. Il principio di cui all’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001 costituisce attuazione diretta dell’art. 97 Cost. e si applica anche ai rapporti non contrattualizzati, non essendo tollerabili vuoti normativi. La regolazione unilaterale presuppone un confronto sindacale effettivo e non ostruzionistico. L’autonomia organizzativa dell’Autorità esclude obblighi di automatica parificazione alla disciplina dettata per l’AGCM, salvo il mutamento dei soli “criteri”. Il transito nei ruoli dell’Autorità determina una cesura rispetto al previgente trattamento previdenziale, senza illegittimità.
Il Fatto
I ricorrenti sono tutti dipendenti assunti per concorso dall’ANAC, già AVCP, in data antecedente al 1° gennaio 2001, in regime di TFS, ovvero transitati nel ruolo organico per mobilità. Essi beneficiavano del trattamento di quiescenza disciplinato in via transitoria dalla delibera ANAC n. 87 del 29 gennaio 2020. La successiva delibera n. 599 del 30 dicembre 2024 ha modificato quel regime, fino al raggiungimento di un diverso accordo con le organizzazioni sindacali, introducendo un diritto di opzione tra IFR ridotta del 30% e TFR integrato da fondo di previdenza complementare.
I dipendenti hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 13706/2025 ha respinto il ricorso. Hanno proposto appello deducendo violazione della riserva di accordo sindacale, deficit istruttorio, violazione del legittimo affidamento, reformatio in peius e disparità di trattamento rispetto al personale AGCM.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, comma 28, l. n. 481/1995, che riconosce a ciascuna Autorità indipendente potere regolatorio in materia di organizzazione e trattamento giuridico ed economico del personale. Ripercorre poi la stratificazione normativa: dall’istituzione dell’AVCP con legge n. 109/1994 alla sua soppressione ad opera dell’art. 19 d.l. n. 90/2014, con trasferimento delle funzioni all’ANAC, fino alla definitiva transizione al regime delle Autorità indipendenti sancita dall’art. 52 quater d.l. n. 50/2017.
Sul primo motivo, la Corte ritiene infondata la lamentata violazione della riserva di accordo. In mancanza di intesa trova applicazione il principio espresso dall’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001: pur non applicandosi all’ANAC tale decreto, il Collegio ne ricava un principio generale direttamente dall’art. 97 Cost., volto a evitare pregiudizi all’azione amministrativa durante le trattative.
La legittimità della regolazione provvisoria richiede la verifica dell’effettivo confronto sindacale. Il Collegio passa in rassegna i tavoli succedutisi dal 2019 al 2024, articolatisi in circa quattro anni e mai sfociati in intesa, e ne trae la correttezza della scelta unilaterale dell’ANAC. La delibera n. 87/2020, invocata dagli appellanti, ha funzione limitata ai soli accantonamenti e non costituisce fonte generale di regolamentazione.
Quanto agli altri motivi, la Corte esclude il deficit istruttorio e la violazione della buona fede, emergendo la ricerca costante dell’intesa. Nega poi la reformatio in peius e la lesione dell’affidamento: l’art. 1 del Regolamento impone di mutuare i soli “criteri” fissati per l’AGCM, salve le specifiche esigenze funzionali, senza automatismi di parificazione. Infine, il transito nei ruoli ANAC determina una cesura rispetto al trattamento previdenziale di provenienza, e la compensazione per il periodo 2020-2024 neutralizza le disparità addotte. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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