Emersione: prova documentale non confermata e rigetto dell’istanza (TAR Lombardia n. 3351 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 è legittimo quando la documentazione esibita dal lavoratore straniero per provare la presenza in Italia anteriormente all’8 marzo 2020 non trovi conferma di autenticità presso gli enti che l’avrebbero rilasciata. Il certificato di identità consolare non è idoneo a provare circostanze anteriori alla sua emissione. La natura vincolata del provvedimento e la falsità della documentazione escludono l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Un datore di lavoro presentava in data 28.07.2020, in favore di un cittadino extracomunitario, domanda di emersione del rapporto di lavoro domestico ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, con denuncia del rapporto all’INPS e versamento dei contributi. L’Ufficio Territoriale del Governo richiedeva la documentazione necessaria all’istruttoria e, non risultando provata la presenza del lavoratore in Italia prima dell’8 marzo 2020, comunicava il preavviso di diniego. Il datore depositava memoria con ulteriori documenti, ma la Prefettura rigettava l’istanza con decreto del 13.9.2021.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione degli artt. 97 Cost., 41 CEDU e degli artt. 3, 5, 8, 10-bis e 21-septies della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Nella fase cautelare il Tribunale respingeva la domanda con ordinanza n. 1331 del 2021, rilevando il difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la legittimità del diniego muovendo dall’istruttoria svolta dall’Amministrazione. La società di trasporti ATM non aveva confermato l’autenticità della tessera esibita, non risultando in anagrafica né il documento né l’utenza del cliente. Analogamente il pronto soccorso non aveva confermato il documento del 13 novembre 2019, non risultando accettazioni a nome del lavoratore. Il provvedimento ha quindi dato puntuale applicazione alla normativa di settore che subordina l’emersione alla prova documentale della presenza anteriore all’8 marzo 2020.
Quanto al certificato di identità rilasciato dal Consolato in data 27.7.2020, il Tribunale ne esclude il valore probante sotto un duplice profilo: non può attestare circostanze precedenti alla propria emissione e comunque, secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, i documenti risalenti nel tempo debbono essere supportati da altra documentazione che dimostri la presenza sul territorio in una data più ravvicinata.
La Sezione aderisce poi all’orientamento secondo cui il rigetto dell’istanza di emersione si fonda sulle circostanze conosciute dalla P.A. al momento dell’adozione, senza che fatti successivi possano valere quale elemento sopravvenuto. L’accertata falsità della documentazione esibita per ottenere fraudolentemente il titolo dimostra che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente impossibilità di annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, IV, 4.3.2014, n. 1018 e Cons. Stato, IV, 28 marzo 2018, n. 1959, secondo cui il divieto di integrazione postuma della motivazione non ha carattere assoluto negli atti di natura vincolata.
La decisione applica il principio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5 e Cass. civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242, e ritiene le doglianze residue non rilevanti ai fini della decisione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite anche per la risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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