La verifica tecnica MNP non è uso commerciale ex art. 41 (TAR Lazio n. 9348 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consultazione del database della portabilità del numero (DB MNP) realizzata soltanto su sollecitazione del cliente e finalizzata alla verifica tecnica ex post dei requisiti di attivazione di un’offerta commerciale dedicata non integra l’illecito di cui all’art. 41, comma 3, d.lgs. n. 259/2003. La norma vieta l’utilizzo delle informazioni acquisite in sede di portabilità per finalità commerciali, ossia quello uso proattivo in cui l’operatore sfrutta i dati come strumento di intercettazione, profilazione o acquisizione della clientela altrui. L’accertamento della finalità della condotta è rimesso alla discrezionalità tecnica dell’Autorità di settore, la quale non è tenuta a dimostrare un danno concorrenziale effettivo quando abbia escluso, a monte, la natura illecita dell’utilizzo del dato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’esposto presentato dal ricorrente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con cui veniva contestato l’utilizzo improprio del database della portabilità del numero da parte di un operatore concorrente per finalità commerciali e anticoncorrenziali, in violazione dell’art. 41, comma 3, d.lgs. n. 259/2003. L’offerta dedicata ai soli clienti dell’esponente poteva essere attivata previa verifica, condotta tramite DB MNP, dell’appartenenza del numero alla rete del concorrente.
A seguito dell’archiviazione del procedimento, il provvedimento era stato annullato dal Consiglio di Stato, per vizi procedimentali, con ordine di riedizione. Nel rinnovato procedimento, l’Autorità disponeva nuovamente l’archiviazione, ritenendo che l’accesso al database avesse natura meramente tecnico-operativa. La società ricorrente impugnava la delibera di archiviazione, deducendo l’elusione del giudicato, l’omesso accertamento dell’illiceità della condotta e l’illegittima subordinazione dell’illecito alla prova di un pregiudizio concorrenziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso la violazione del giudicato, rilevando che la sentenza del Consiglio di Stato aveva annullato la precedente delibera esclusivamente per vizi procedimentali, demandando integralmente all’Autorità la valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione. I passaggi motivazionali richiamati dal ricorrente sono stati qualificati come obiter dictum, privi di valenza decisoria sulla illiceità della condotta.
Nel merito, la sentenza ha condiviso la ricostruzione dell’Autorità secondo cui l’accesso al DB MNP avveniva solo su sollecitazione del cliente, dopo una scelta già compiuta, per verificare ex post l’effettiva coincidenza tra la volontà manifestata e l’offerta dedicata all’operatore di provenienza. Una siffatta verifica è stata ritenuta funzionale a evitare disservizi tecnici nella fase di attivazione e priva della carica offensiva necessaria per integrare il divieto.
Il Collegio ha precisato che il divieto di cui all’art. 41, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 non ha natura formale o astratta, ma è informato a una ratio di protezione della concorrenza, mirando a colpire il c.d. uso proattivo dei dati. In assenza di un contatto proattivo e di uno sfruttamento del database per finalità di profilazione, la condotta resta confinata nella gestione operativa del rapporto con l’utenza.
Quanto al preteso difetto di motivazione sul danno concorrenziale, il Tribunale ha osservato che l’archiviazione non è stata motivata con la mancanza della prova del danno, ma con la liceità a monte della condotta, accertata nell’esercizio della discrezionalità tecnica. I dati prodotti dal ricorrente mostravano un saldo negativo contenuto anche nei periodi antecedenti e successivi a quello contestato e analoghi andamenti verso altri operatori, con la conseguenza che la modesta flessione non era direttamente riconducibile alla condotta contestata.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della questione trattata.
Nota della Redazione
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