La verifica paesaggistica spetta alla Regione, non al Comune non delegato (Cons. Stato n. 5635 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione autorizzatoria in materia paesaggistica compete alla Regione, che la esercita avvalendosi di uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche, salvo delega a province, enti parco o comuni in possesso delle necessarie strutture. Il parere obbligatorio della Soprintendenza non può fondarsi su un’istruttoria condotta da un ente non delegato, privo di competenza specialistica e che abbia finanche adottato il provvedimento di diniego senza acquisire il presupposto parere. La violazione delle regole sulla competenza non è sanata dalla qualificazione del provvedimento comunale come mera proposta di parere. Il diniego di PAUR fondato su tale base conoscitiva è illegittimo per difetto di istruttoria e va annullato, con obbligo di rinnovazione integrale della verifica paesaggistica, comprensiva dell’accertamento sulla sanatoria ex art. 167 del d. lgs. n. 42/2004 e sul regime di deroga ex art. 142, comma 2, del medesimo decreto.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto di lavanderia industriale e ha presentato istanza per la realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi. Il procedimento si è concluso con il provvedimento autorizzatorio unico regionale negativo adottato dalla Regione Abruzzo.
La società ha impugnato la determina e gli atti presupposti davanti al TAR Abruzzo, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il ricorso è stato respinto; la società ha proposto appello per errore in iudicando, riproponendo gli otto motivi del primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla revoca dell’attestazione comunale di insussistenza del vincolo paesaggistico. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse: il vincolo sussiste a prescindere da quanto attestato dal Comune, che non ha competenza in materia di perimetrazione delle aree vincolate. L’interessato può invece impugnare il diniego di autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza resi sull’erroneo presupposto dell’esistenza del vincolo.
È infondato, ma solo in parte, il motivo sul rifiuto di sospendere il procedimento: la decisione era formalmente non irragionevole per il superamento del termine perentorio, ma in fatto ha impedito le verifiche istruttorie necessarie. Il nucleo del decidere è però la competenza: la Soprintendenza ha reso il parere sulla base dell’istruttoria del Comune di Nereto, che non rientra tra gli enti subdelegati dalla Regione. Ai sensi dell’art. 146, comma 6, del d. lgs. n. 42/2004, la relazione tecnica e la proposta dovevano essere predisposte dalla Regione; non vale a sanare l’anomalia la qualificazione del provvedimento comunale come proposta di parere.
Il parere ministeriale è inoltre intrinsecamente contraddittorio: da un lato afferma di disporre delle informazioni necessarie, dall’altro rappresenta la necessità di approfondimenti sulle strutture preesistenti e sull’applicabilità della deroga ex art. 142, comma 2, lett. a) e b). La Soprintendenza ha omesso di accertare i presupposti della sanatoria ex art. 167 del d. lgs. n. 42/2004. Il diniego è pertanto immotivato o perplesso e va annullato con obbligo di rinnovare l’istruttoria paesaggistica.
Fondato è anche il motivo sul vincolo idraulico: dalla nota del Genio civile non emergono elementi ostativi all’intervento, e in conferenza di servizi l’autorità competente non si è espressa, con la conseguenza che si prescinde ex lege dal parere. Quanto alle distanze, il Collegio rileva che il Comune non ha prodotto la cartografia di delimitazione del centro abitato richiesta dall’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 285/1992 e che è controverso in fatto se le abitazioni configurino un raggruppamento continuo: sussiste un ulteriore difetto di istruttoria. Analogo approfondimento è necessario sulle distanze stradali ex art. 26 del Regolamento di esecuzione del codice della strada e sull’allineamento consentito dalle NTA comunali.
L’appello è accolto nei limiti indicati, con annullamento del diniego regionale, del verbale conclusivo della conferenza di servizi e dei pareri viziati, e con obbligo per la Regione di rideterminarsi entro 120 giorni, previa riconvocazione della conferenza. Non essendovi prova della spettanza del bene della vita, non si provvede sulla domanda risarcitoria, salva ripresentazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.