Occupazione suolo pubblico: la proroga emergenziale non copre le nuove installazioni (TAR Toscana n. 259 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proroga legale del regime semplificato in materia di occupazione di suolo pubblico, introdotta per fronteggiare l’emergenza pandemica, consente di conservare efficacia ai titoli già rilasciati, ma non autorizza l’amministrazione a qualificare come mera proroga un provvedimento che, per il contenuto e per le modifiche strutturali richieste, integra una nuova autorizzazione. Ove l’istanza dell’operatore economico comporti la variazione della tipologia e del numero delle strutture da installare, il Comune deve seguire l’iter ordinario di rilascio, non potendosi invocare la disciplina emergenziale. La nota comunale che si limiti a riepilogare la normativa applicata non ha natura provvedimentale ed è pertanto inimpugnabile, con conseguente consolidamento del titolo originario non tempestivamente contestato.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di abitazioni e di attività di ristorazione in una località costiera del Comune di Piombino, contestano l’occupazione di un’area comunale adiacente alle loro proprietà. Nel 2015, a seguito di bando pubblico, l’area era stata concessa per un posteggio stagionale destinato alla vendita di prodotti ittici, con installazione di un chiosco. La società aggiudicataria stipulava la relativa convenzione e, nel 2020, otteneva un’autorizzazione straordinaria di occupazione di suolo pubblico in ampliamento dell’area già concessa.
I ricorrenti impugnano la nota con cui il Comune, nel 2023, rappresenta la perdurante efficacia delle autorizzazioni rilasciate in regime semplificato, e successivamente l’autorizzazione SUAP che autorizza il subingresso di altra società e la modifica della tipologia degli arredi. La questione arriva al giudice amministrativo per stabilire se tale ultimo titolo costituisca proroga del precedente o nuova autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale. La nota comunale impugnata non ha carattere provvedimentale: si limita a ripercorrere la normativa applicata al caso concreto. Le censure dei ricorrenti non si rivolgono contro la nota, ma sostanzialmente avverso l’autorizzazione del 2020, nota da tempo e ormai inoppugnabile. Per la stessa ragione non trovano ingresso le doglianze di illegittimità derivata proposte con i motivi aggiunti.
Superata l’eccezione di improcedibilità, il Collegio rileva che l’autorizzazione impugnata è suscettibile di proroga ex lege ai sensi dell’art. 40 D.L. n. 144/2022, come modificato dall’art. 1, comma 22-quinquies, D.L. n. 198/2022, conv. in L. n. 14/2023, e dalle ulteriori proroghe stabilite fino al 31 dicembre 2024 dall’art. 11, comma 8, L. n. 214/2023. Permane quindi l’interesse ad accertare la natura del titolo.
Nel merito, i motivi aggiunti sono fondati. Al di là della modifica soggettiva, l’autorizzazione SUAP configura una nuova autorizzazione: fa seguito a un’istanza di modifica della tipologia degli arredi, per sei strutture ombreggianti, cinque ombrelloni con arredi e un’ulteriore struttura ombreggiante, ed è preceduta dal verbale della Commissione Tecnica e dal parere della Giunta con prescrizioni sulla coloritura degli elementi metallici.
Trattandosi di nuovo titolo, questo avrebbe dovuto seguire l’iter ordinario di approvazione. L’autorizzazione è pertanto annullata nella misura in cui è stata rilasciata come proroga legale della precedente autorizzazione. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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