VIA statale, sindacato sulla discrezionalità tecnica e limiti dell’impugnazione per relationem (TAR Marche n. 361 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale costituisce espressione non solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, e resta sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. La discrezionalità tecnica è censurabile unicamente per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità emergenti dalla documentazione, senza che il giudice possa sostituire la propria opinione a quella dell’amministrazione preposta. Non basta un’opinione tecnica contraria a mettere in discussione la valutazione dell’autorità. I motivi aggiunti che si limitano a richiamare per relationem le censure dedotte nel ricorso introduttivo sono inammissibili, in violazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, e 43 cod. proc. amm..
Il Fatto
Alcuni privati e una società sportiva impugnavano davanti al TAR Marche il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto del nuovo svincolo autostradale di Pesaro Sud, presentato dalla società concessionaria. Contestavano unitamente il decreto dirigenziale regionale, il parere del Ministero dei Beni Culturali e il parere della Commissione Tecnica VIA.
I ricorrenti lamentavano che la procedura avesse valutato solo parzialmente gli inquinanti del traffico veicolare, trascurando il benzene, e che non fosse stata considerata l’incidenza dell’opera sui loro insediamenti abitativi e sull’attività sportiva. Con motivi aggiunti impugnavano poi il decreto ministeriale che aveva prorogato di trentacinque mesi il termine di validità del decreto VIA, deducendo l’illegittimità derivata e il mutamento dei presupposti fattuali.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto dichiarato l’estinzione del giudizio, limitatamente alla società sportiva ricorrente, per perenzione ai sensi dell’art. 82 cod. proc. amm., non avendo questa depositato istanza di fissazione di udienza e dichiarato il venir meno dell’interesse.
Nel merito, il primo profilo di censura miravа a sostituire valutazioni tecniche di parte a quelle dell’autorità preposta, dotata di discrezionalità tecnica. Il giudice ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità, ribadendo che la valutazione è censurabile solo per evidente superficialità o incompletezza, secondo l’insegnamento di TAR Marche n. 547 del 2023 e TAR Campania n. 28 del 2023. Ha inoltre sottolineato, sulla scorta di Cons. Stato n. 7987 del 2024, che la VIA esprime anche scelte amministrative discrezionali.
Sotto il profilo degli impatti in atmosfera, il collegio ha verificato che il parere della Commissione Tecnica VIA dava conto delle richieste regionali su ricettori, fase di cantiere e monitoraggio, compreso quello del benzene, e che tali aspetti erano espressamente considerati nel decreto ministeriale. Non sono emersi travisamenti in fatto né macroscopiche illogicità.
Quanto al secondo profilo, il giudice ha rilevato che le ricadute dell’opera sulle proprietà private avevano ricevuto adeguata ponderazione. Il parere regionale dava atto dell’impegno della società proponente a quantificare gli indennizzi in fasi successive e della previsione di opere di mitigazione. La diversa soluzione progettuale invocata dai ricorrenti era già stata motivatamente ritenuta non percorribile dalla Soprintendenza e dalla Commissione VIA.
I motivi aggiunti sono stati in parte dichiarati inammissibili, perché le censure erano state dedotte per relationem mediante semplice richiamo a quelle del ricorso introduttivo, e in parte respinti. La proroga recepisce integralmente le prescrizioni del parere VIA, comprese le verifiche idrauliche, mentre il rischio idraulico delle aree era noto dall’origine e aveva indotto alla minimizzazione del rischio. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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