Annullamento per eccesso di potere della variante al PRG sull’unica area verde (TAR Sicilia n. 1578 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta urbanistica che destini a verde pubblico un singolo lotto, unico in un’ampia zona omogenea già vocata alla residenza, è illegittima per eccesso di potere quando contraddica gli atti istruttori del medesimo procedimento, che ne avevano previsto la conferma, e risulti priva di ragionevolezza. La discrezionalità pianificatoria non è sindacabile nel merito, ma soccombe di fronte a indici sintomatici precisi: contraddittorietà interna al procedimento, illogicità e sproporzione tra beneficio pubblico e sacrificio dominicale. Il principio di proporzionalità, richiamato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, impone di preferire, tra scelte ugualmente idonee, quella meno gravosa per il privato. Il confronto con gli standard del d.m. 2 aprile 1968 dimostra l’assenza di necessità dell’imposizione, quando il parametro del verde risulti già superato. L’area a verde non assume rilievo a fini pubblici se scollegata dai corridoi ecologici previsti dalla relazione.

Il Fatto

I ricorrenti impugnano la deliberazione con cui il Comune ha preso atto dell’efficacia della variante generale al PRG, nella parte che al loro terreno assegna destinazione, per la maggior parte, a verde pubblico V1. Il lotto, di circa 852 mq, ricadeva nel previgente PRG del 1989 in zona CT1, residenziale stagionale e turistico-ricettiva, come le aree circostanti.

Dopo l’adozione della variante nel 2018 e il parere motivato favorevole con prescrizioni in materia di VAS, la presa d’atto del 2023 rende attuale la lesione. I ricorrenti deducono violazione del buon andamento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato, ritenendo corretta la notifica anche a titolo di litis denuntiatio. Accoglie invece l’eccezione di tardività della memoria comunale: il termine dell’art. 46, comma 1, c.p.a. è ordinatorio, ma la costituzione tardiva non consente difese scritte oltre i termini dell’art. 73 c.p.a., secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5/2013.

Nel merito, la Corte ritiene infondati i profili relativi alla natura di fondo intercluso, non dimostrata nei rigorosi requisiti richiesti e comunque inidonea a incidere sulla legittimità dello strumento a monte. Il titolo edilizio formatosi per silenzio assenso sarebbe decaduto per effetto dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, recepito dall’art. 6, comma 5, della l.r. n. 16/2016, non avendo i ricorrenti dimostrato l’inizio dei lavori. Nessun affidamento tutelabile deriva dalla destinazione pregressa, né sussiste disparità di trattamento tra fondi diversi per collocazione e ampiezza.

La Corte accoglie invece i motivi primo, profilo sub e), secondo e quarto. Dalla relazione istruttoria emerge che la zona CT avrebbe dovuto essere confermata integralmente, senza alcun riferimento al lotto dei ricorrenti quale eccezione. La destinazione a verde risulta contraddittoria rispetto agli atti endoprocedimentali e illogica, non essendo in grado, per le esigue dimensioni, di mitigare alcuno degli effetti negativi dichiarati, né di collegarsi ai corridoi ecologici.

La verifica degli standard ex d.m. 2 aprile 1968 conferma il difetto di necessità: il parametro dei 9 mq per abitante risulta superato anche senza l’apporto dell’area contestata, ed è destinato a crescere per effetto della pianificazione esecutiva. La scelta viola quindi i canoni di necessarietà e adeguatezza, compromettendo le prerogative dominicali a fronte di un interesse pubblico già soddisfatto.

Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti nella parte di interesse e obbligo dell’Amministrazione di provvedere a nuova pianificazione limitata alla proprietà, nel rispetto dei principi conformativi. Il Comune è condannato alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori; compensate verso l’Assessorato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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