L’ordine di demolizione tra natura vincolata e notifica ai comproprietari (TAR Puglia n. 274 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce espressione di attività amministrativa vincolata a carattere sanzionatorio, talché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione del privato condurre a un esito diverso una volta accertata l’assenza del permesso di costruire. L’omessa notificazione dell’ordinanza al comproprietario non ne inficia la legittimità, ma ne determina l’inefficacia limitatamente ai soggetti non destinatari della notifica, i quali restano abilitati a impugnarla. Parimenti, l’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non vizia l’ordine di demolizione, atteso che l’indicazione dell’area costituisce requisito della distinta misura dell’acquisizione e può essere colmata nel successivo procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria pro indiviso di un terreno, impugnava l’ordinanza n. 40 prot. 6919 del 5.8.2013 con cui il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lizzanello le ingiungeva, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di demolire entro novanta giorni un fabbricato adibito a deposito, una tettoia e un muro di delimitazione, realizzati in carenza di permesso di costruire.

La vicenda traeva origine da una precedente ordinanza del limitrofo Comune di Cavallino, annullata da questo T.A.R. con sentenza n. 363/2012 per incompetenza territoriale, con conseguente trasmissione degli atti al Comune di Lizzanello. La ricorrente deduceva violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a delibere consiliari e al D.P.P. al P.U.G., nonché violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 per mancata notifica ai comproprietari e carenza di planimetria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’ordine di demolizione come attività vincolata e sanzionatoria. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 7785/2023, il Collegio esclude che la comunicazione di avvio del procedimento sia dovuta, giacché la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso ove sia accertata l’assenza del titolo edilizio.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che l’area ricade nel territorio del Comune di Lizzanello e che questi ha doverosamente emesso l’ordinanza. L’indirizzo politico volto alla cessione dell’area al Comune di Cavallino è ritenuto irrilevante, così come la lamentata carenza di istruttoria sul punto.

Sul terzo motivo, la Corte richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 253/2023 per affermare che l’omessa notifica al comproprietario non inficia la legittimità dell’ordinanza, ma ne determina l’inefficacia solo rispetto ai soggetti non notificati, abilitati a impugnarla. Richiamando poi Cons. Stato, Sez. VI, n. 8782/2022, chiarisce che l’indicazione dell’area è requisito della distinta misura dell’acquisizione e la sua mancanza può essere colmata nel successivo procedimento, senza riflessi sull’ordine di demolizione.

Il Collegio riserva espressamente ogni valutazione discrezionale del Comune sulla possibile sanatoria in sede di nuova pianificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 56 delle N.T.A. del P.U.G. La mancata costituzione delle Amministrazioni intimate giustifica il rigetto del ricorso con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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