Ottemperanza al decreto di equa riparazione: notifica del titolo non necessaria (TAR Calabria n. 1810 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento in precedenza seguito. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e nomina contestualmente il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali e si cumula con gli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e, in caso di ulteriore inerzia, sono liquidate dal Commissario, in applicazione del principio di pienezza della tutela esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto n. 2518/2021 con cui la Corte d’appello, in sede di equa riparazione ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo era divenuto definitivo.

Dopo aver inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e decorsi sei mesi senza alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Rivedendo il proprio precedente indirizzo, il Collegio ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato che l’amministrazione è rimasta inerte nonostante la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi, il ricorso è dichiarato fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con la sola esclusione delle spese di giudizio liquidate dalla Corte d’appello, in quanto distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede.

Il Ministero è pertanto condannato a eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato sin d’ora il Commissario ad acta nell’individuato dirigente del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Quanto alla penalità di mora, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, il Collegio la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, decorrendo dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *