Pratica ingannevole sullo stato dei diritti tv e tutela anticipata del consumatore (Cons. Stato n. 5130 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce pratica commerciale ingannevole la comunicazione con cui il professionista prospetti ai clienti uno stato di incertezza sull’assetto dei diritti televisivi che non trova riscontro nella disciplina di settore. L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 9/2008 non comporta la decadenza automatica delle assegnazioni già disposte in caso di mancata aggiudicazione di uno dei pacchetti. La valutazione di decettività va condotta sulla nozione di consumatore medio, non su quella di un consumatore dotato di specifiche competenze giuridiche. Gli illeciti consumeristici sono illeciti di pericolo: è sufficiente l’astratta idoneità decettiva del messaggio, non richiedendosi la prova del danno concreto né dell’effettiva alterazione delle scelte.
Il Fatto
Nel maggio 2021 una società attiva nella pay-tv inviava ai propri abbonati messaggi, mail e sms nei quali rappresentava che il costo del pacchetto calcio si sarebbe azzerato per il trimestre estivo, evocando una situazione di grande incertezza sull’assegnazione dei diritti televisivi del campionato di serie A per il triennio 2021-2024. L’AGCM riteneva la campagna decettiva e irrogava una sanzione pecuniaria, sul presupposto che la società sapesse di non poter più offrire il pacchetto degli anni precedenti.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e annullava la sanzione: i messaggi non erano ingannevoli, il consumatore medio, identificato nel tifoso, non poteva cadere in errore, e nessun pregiudizio era stato arrecato ai clienti. L’Autorità proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. n. 9/2008 e le linee guida AGCOM. Dalla mancata assegnazione di un pacchetto non deriva automaticamente la decadenza delle aggiudicazioni già perfezionate: la legge riserva alla Lega ampi poteri, dalla nuova gara alla trattativa privata fino alla distribuzione diretta. La riedizione integrale della procedura costituisce l’ipotesi meno frequente e richiede un provvedimento costitutivo che privi di efficacia l’assegnazione precedente.
Ne consegue che, dopo l’aggiudicazione del pacchetto principale a un concorrente, era certo che la società non avrebbe potuto trasmettere in esclusiva le partite di maggiore richiamo. I messaggi di maggio 2021 fornivano quindi un’informazione non corretta, lasciando intendere che la possibilità di trasmettere quel pacchetto fosse ancora concreta. L’obiettivo era arginare la prevedibile emorragia di abbonamenti, offrendo la gratuità del pacchetto calcio nel periodo estivo.
Il Collegio censura anche la valutazione del consumatore medio. La comprensione esatta dei messaggi richiedeva la conoscenza della normativa sui diritti audiovisivi e una competenza giuridica che solo una minoranza possiede: il consumatore che consulti le norme e le interpreti non integra il parametro di riferimento. Facendo leva su tale ignoranza, la società ha prospettato la permanenza del pacchetto più appetibile.
Quanto agli effetti, la sentenza di primo grado ha male applicato il carattere di illecito di pericolo. Non rileva che nessun consumatore abbia subito un danno o modificato le proprie scelte: è sufficiente che la condotta abbia astratta idoneità decettiva, essendo la libertà di autodeterminazione un bene tutelato in via anticipata. La totale libertà di recesso senza costi non rende la condotta inoffensiva.
Il professionista, inoltre, non ha tenuto un comportamento diligente: conosceva la normativa e sapeva che l’assegnazione al concorrente era definitiva. L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con condanna alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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