Vicinitas commerciale e prova del pregiudizio da nuova apertura (Cons. Stato n. 7237 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’imprenditore che impugna l’autorizzazione commerciale rilasciata a un concorrente è legittimato solo se dimostra la vicinitas commerciale, cioè la coincidenza, anche parziale, del bacino di utenza, individuato con criteri specialistici non surrogabili dalla comune esperienza del giudice. Deve inoltre allegare e provare la lesione di interessi concernenti la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, e non un mero interesse anticoncorrenziale di natura emulativa. È infine necessaria la prova rigorosa di un pregiudizio significativo derivante dal nuovo insediamento. Le mere allegazioni sulla flessione del fatturato o sulla contiguità territoriale non assolvono l’onere probatorio e determinano l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Il Fatto
Due imprese concorrenti, operanti nel medesimo Comune, impugnano reciprocamente le rispettive autorizzazioni commerciali. La prima società contesta il titolo abilitativo rilasciato all’altra per l’apertura di una media struttura di vendita; la seconda aveva a sua volta impugnato l’autorizzazione della prima. Entrambe deducono la coincidenza del bacino di utenza e il pregiudizio economico derivante dall’apertura dell’esercizio rivale.
Il TAR Campania dichiara inammissibili i due ricorsi per difetto di interesse, rilevando la distanza considerevole tra gli esercizi e l’assenza di prova sull’incidenza negativa sul fatturato. Le due società appellano le rispettive sentenze, chiedendo la riunione dei giudizi e la riforma delle decisioni di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone la riunione degli appelli per l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di ricorsi incrociati tra concorrenti, con identità di parti e di questioni giuridiche. Nel merito, entrambi gli appelli sono infondati.
Il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento in tema di vicinitas commerciale: la legittimazione a impugnare il titolo abilitativo del concorrente richiede tre condizioni concorrenti. Anzitutto la coincidenza del bacino di utenza, la cui individuazione implica criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del giudice. In secondo luogo, la deduzione della lesione di interessi pubblici — salute, lavoratori, ambiente, beni culturali — perché l’interesse oppositivo non si risolva in un interesse anticoncorrenziale di natura emulativa. Infine, la prova rigorosa di un pregiudizio significativo derivante dall’insediamento della nuova impresa. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 11367 del 2023, Cons. Stato, sez. IV, n. 7627 del 2024, Cons. Stato, sez. IV, n. 1946 del 2025 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3307 del 2025.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che le appellanti non hanno fornito adeguata prova dell’interesse pubblico tutelato, emergendo piuttosto un reciproco interesse commerciale in funzione anticoncorrenziale. La prima società si limita ad allegare il rispetto dello stabile collegamento territoriale e la documentabilità della flessione del fatturato solo in epoca successiva all’apertura. La seconda ribadisce che le due attività sarebbero le uniche della medesima tipologia nel Comune e che l’identità del bacino di utenza sarebbe dimostrata dai numerosi giudizi incardinati dalla rivale.
Entrambe le prospettazioni sono insufficienti ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire secondo le coordinate richiamate. Ne discende il rigetto degli appelli e la conferma dell’inammissibilità dei ricorsi di primo grado. I motivi di merito riproposti in appello restano assorbiti in ragione della definizione del giudizio in rito. Le spese tra le due società sono compensate per reciproca soccombenza, mentre seguono la soccombenza nei confronti delle altre parti controinteressate.
Nota della Redazione
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