Il giudice amministrativo accerta incidentalmente la titolarità dei beni e decide sull’interesse (Cons. Stato n. 7236 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm. Ove l’accertamento incidentale sulla titolarità dei beni sia già compiuto nella motivazione della sentenza di primo grado, con statuizione immune da vizi e non specificamente contestata, il giudice non può trarne una declaratoria di difetto di interesse ad agire. Sussiste, al contrario, l’interesse del Comune all’annullamento degli atti amministrativi adottati dall’ente gestore sull’erroneo presupposto di essere proprietario dei beni. Ne consegue l’illegittimità degli atti per eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il Comune di Reggio Calabria impugnava davanti al TAR Calabria la delibera con cui l’ATERP Calabria aveva recesso dall’accordo del 26 maggio 2003 e la delibera del Commissario straordinario n. 1159 del 18 dicembre 2018, di acquisizione al patrimonio ATER degli alloggi ex Demanio siti nel rione San Giovannello, già demoliti nel 2004 dal Comune.
Il ricorrente sosteneva, da un lato, che il recesso unilaterale non aveva tenuto conto della parziale esecuzione dell’accordo e, dall’altro, che l’ATER non aveva mai conseguito la proprietà dell’area. Il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1966 aveva subordinato l’effetto traslativo al collaudo e a un successivo decreto ministeriale, mai adottato. La proprietà sarebbe poi transitata al Comune in forza delle leggi n. 449 del 1997 e n. 388 del 2000, con delibera consiliare e convenzione con l’Agenzia del Demanio del 21 giugno 2005.
Il TAR respingeva il ricorso. Riteneva che gli atti fossero nulli per inesistenza dell’oggetto e che, di conseguenza, difettasse l’interesse del Comune all’annullamento. Il Comune appellava dolendosi proprio di questa declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’appello e muove dalla premessa da cui il primo giudice aveva tratto la conseguenza dell’inammissibilità: la pretesa impossibilità di accertare la questione pregiudiziale della titolarità dei beni per difetto di giurisdizione. L’assunto è infondato.
Il TAR ben poteva conoscere incidentalmente di tale questione ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di pronunciarsi, senza efficacia di giudicato, sulle questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti necessarie per la decisione principale. L’accertamento, peraltro, risultava già compiuto nella motivazione della sentenza impugnata.
Il primo giudice aveva correttamente ritenuto che il procedimento di trasferimento della proprietà in favore del disciolto IACP non si fosse perfezionato, per mancanza del decreto ministeriale attuativo dell’effetto traslativo previsto dall’art. 2 del decreto del 1966. La circostanza non era stata contestata dall’ATER. Il TAR aveva inoltre valorizzato la delibera consiliare n. 19 del 2004 e la convenzione del 21 giugno 2005, che avevano ricondotto l’area di San Giovannello al patrimonio comunale.
Da qui la conseguenza che il Collegio trae: l’accertamento incidentale è stato già compiuto e risolto in favore del Comune con motivazione immune da vizi. Il primo giudice ben poteva e doveva pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati, essendo certamente sussistente l’interesse del Comune a impugnare provvedimenti volti a incidere su beni di sua proprietà, adottati dall’ATER sull’erroneo presupposto di esserne proprietaria.
Il Collegio rileva l’incongruenza della sentenza impugnata, che aveva sostanzialmente ritenuto fondato il ricorso nel merito per poi concludere con una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse. In virtù dell’accertamento incidentale non contestato, dichiara pertanto l’illegittimità degli atti per eccesso di potere per travisamento dei fatti. Accoglie l’appello, riforma la sentenza limitatamente alla declaratoria di difetto di interesse, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati. Compensa le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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