La vicinitas non basta senza prova del pregiudizio concreto (TAR Sicilia n. 1313 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas individua la legittimazione ad agire ma non dimostra da sola, in modo automatico, la sussistenza dell’interesse al ricorso. Il giudice deve accertare, anche d’ufficio, entrambe le condizioni dell’azione. L’interesse al ricorso consiste in uno stato di fatto correlato al pregiudizio specifico derivante dall’atto impugnato e all’utilità concretamente ricavabile dall’annullamento e dall’effetto ripristinatorio. Il pregiudizio può desumersi dall’insieme delle allegazioni e può essere precisato e comprovato nel corso del processo, nel rispetto del contraddittorio. Restano estranee al sindacato di legittimità le censure relative a difformità realizzative o a opere non contemplate nei titoli impugnati.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di immobili confinanti con il fondo interessato da un intervento di demolizione e ricostruzione sull’isola di Panarea, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lipari e i successivi titoli in variante. Ha dedotto il contrasto con le norme di attuazione del PRG, la violazione delle distanze, l’ampliamento dei corpi di fabbrica e lo spostamento del sedime rispetto allo stato originario.

Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli atti consegnati in sede di accesso. Il Comune non si è costituito. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità per genericità dei motivi e per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, che ha riaffermato la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso. La vicinitas non vale da sola a dimostrare l’interesse, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto. L’interesse può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni e può essere comprovato nel corso del processo, quando il pregiudizio sia contestato o rilevato d’ufficio.

Sul piano delle distanze, la Plenaria ha chiarito che rileva non solo la violazione rispetto all’immobile confinante, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione, purché dall’annullamento discenda un effetto di ripristino concretamente utile e non meramente emulativo.

Applicando tali coordinate, il TAR osserva che la contiguità spaziale è pacifica, ma non basta. La ricorrente ha fondato l’interesse sulla limitazione del panorama, della luce e della tranquillità e su un asserito deprezzamento, senza chiarire a quali irregolarità contestate tali pregiudizi siano riconducibili. La prova era tanto più necessaria perché l’intervento riguarda la demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente.

Dalla documentazione fotografica emerge che le costruzioni oggetto dei titoli sono sottomesse rispetto all’immobile della ricorrente e non risultano sopraelevate: non sono quindi idonee a compromettere panorama e luce. Neppure l’aumento del carico urbanistico è dimostrato. I pregiudizi legati al muro di consolidamento e alle difformità realizzative restano estranei al giudizio, perché non attengono alla legittimità dei titoli impugnati e le relative censure sono inammissibili.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui è indispensabile la prova del pregiudizio concreto, patrimoniale o consistente nel deterioramento delle condizioni di vita o nel peggioramento dei caratteri urbanistici dell’area. La mera aspirazione al ripristino della legalità non è sufficiente. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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