La videoregistrazione della seduta consiliare non sostituisce il verbale del segretario (TAR Liguria n. 458 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La videoregistrazione delle sedute del Consiglio comunale, pur costituendo strumento di trasparenza, non può sostituire il verbale redatto dal segretario comunale, cui l’art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce funzione consultiva, referente e di assistenza alle riunioni, con cura della verbalizzazione. La verbalizzazione assolve una funzione di certificazione pubblica con efficacia probatoria privilegiata, documentando gli interventi, le votazioni e le modalità di formazione della volontà collegiale. È pertanto illegittima la norma regolamentare che, in caso di seduta videoregistrata, riduca il verbale al solo nominativo dei partecipanti e al link al file audiovisivo. La rappresentazione audiovisiva può affiancare, ma non surrogare, la verbalizzazione prescritta dalla legge.
Il Fatto
Alcuni consiglieri comunali di minoranza hanno impugnato gli artt. 12, comma 4, 13, 33, commi 4, 5 e 6, e 49, comma 9, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Sesta Godano, approvato con deliberazione consiliare del 26 agosto 2024. Il primo motivo censurava la previsione secondo cui, in caso di registrazione audiovisiva della seduta, il verbale contiene soltanto i nominativi dei consiglieri presenti, senza riportare discussioni e votazioni.
Con il secondo motivo i ricorrenti contestavano la disciplina dell’accesso dei consiglieri ai documenti, il limite ai soli atti non pubblicati sul sito, l’esclusione dei collaboratori, il termine di rilascio delle copie e il potere del presidente di allontanare dall’aula il consigliere per l’intera seduta. Il Comune si è costituito difendendo la legittimità del regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. L’art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 38, comma 3, dello statuto comunale impongono che le attività delle sedute consiliari siano attestate per iscritto nel verbale redatto dal segretario. La verbalizzazione documenta con efficacia probatoria privilegiata i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti e consente di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale, come affermato da consolidato orientamento (Cons. St., sez. VII, n. 10830 del 2022; Cons. St., sez. IV, n. 4373 del 2018).
Da ciò deriva l’illegittimità dell’art. 49, comma 9, secondo periodo, del regolamento, che prevede la sostituzione pressoché totale del verbale con la registrazione audiovisiva. La videoripresa, pur espressione di trasparenza, non può surrogare il verbale fidefaciente, che riporta gli interventi e le votazioni palesi e segnala circostanze non emergenti dalla registrazione. Il Collegio osserva che l’assenza di un documento scritto rischia di sortire effetti opposti alla ratio di trasparenza, data la difficoltà di larga parte della cittadinanza ad accedere ai video. Irrilevante è la qualificazione della videoregistrazione come documento amministrativo, nonché il fatto che i verbali siano stati sinora redatti in modo completo: rileva il dato letterale della disposizione.
Il secondo motivo è respinto. Quanto all’accesso, la limitazione agli atti non reperibili sul sito è conforme all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 9 dello statuto, perché per gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria gli obblighi di pubblicità sono soddisfatti con l’inserimento nel portale (Cons. St., sez. V, n. 1148 del 2018). L’esclusione dei collaboratori è funzionale a evitare che soggetti non legittimati accedano a notizie riservate. Il termine di venti giorni lavorativi per il rilascio delle copie non è irragionevole, riguardando la consegna e non l’ostensione, ed è normalmente inferiore ai trenta giorni dell’art. 25 della legge n. 241/1990.
Quanto all’art. 33, il potere del presidente di disporre l’esclusione dall’aula per il resto della seduta rientra nella polizia dell’adunanza attribuita dall’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000 e costituisce sanzione disciplinare ragionevole e proporzionata, modellata sull’art. 60 del regolamento della Camera dei Deputati.
Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento del solo art. 49, comma 9, secondo periodo, del regolamento. Le spese sono parzialmente compensate, con condanna del Comune al residuo di € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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