Budget sanitario e contrattazione con strutture accreditate fase negoziale non libera (TAR Sicilia n. 3202 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia del budget sanitario la fase di c.d. contrattazione tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata non è assimilabile a una libera contrattazione privatistica, ma costituisce ripartizione delle risorse regionali disponibili nel rispetto dei criteri fissati a livello regionale. La funzione programmatoria regionale ha carattere autoritativo, perché la fissazione dei tetti di spesa risponde a ineludibili esigenze di equilibrio finanziario. All’azienda sanitaria è precluso discostarsi dalle direttive dei decreti di quantificazione degli aggregati per assegnare budget maggiorati o personalizzati. La partecipazione procedimentale è quella svolta dalle associazioni di categoria nella negoziazione preventiva, che non deve necessariamente sfociare in un accordo. L’uso del fondo perequativo è espressione di ampia discrezionalità, funzionale a definire cause pendenti ed evitare maggiori esborsi.

Il Fatto

Una struttura privata accreditata con il servizio sanitario regionale per le branche di radiologia e fisiokinesiterapia impugna i contratti integrativi stipulati con l’azienda sanitaria provinciale, con i quali — in conformità al decreto assessoriale di settore — sono stati determinati gli importi per la remunerazione delle prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget assegnato. Impugna altresì la delibera aziendale di presa d’atto dei contratti stipulati dai convenzionati esterni per l’extra budget dell’anno 2019.

La ricorrente deduce la violazione delle regole procedimentali, per non essere stata coinvolta nella determinazione del budget e per non aver potuto negoziare l’importo dell’eccedenza; contesta inoltre l’insufficienza degli aggregati regionali e la mancata valorizzazione della qualità e tempestività dei servizi offerti; infine censura la destinazione di economie di spesa a favore di altra struttura in via transattiva. L’azienda sanitaria e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità e chiedono il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni, perché il ricorso è infondato. Sul primo motivo osserva che, per costante giurisprudenza, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria nella fase preliminare alla stipula del contratto soddisfa le esigenze di partecipazione delle singole strutture. Le norme generali sul procedimento vanno interpretate tenendo conto della natura autoritativa degli atti, adottati nell’esercizio di un potere preordinato a contemperare la tutela del diritto alla salute con l’interesse al rientro dal disavanzo. Richiama sul punto C.G.A.R.S. n. 531 del 2021 e il parere C.G.A.R.S. n. 295/2017, secondo cui la negoziazione preventiva può anche risolversi nel mancato raggiungimento dell’accordo senza precludere la determinazione autoritativa del budget. Nel caso concreto la stipula è stata preceduta dal coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, come emerge dal verbale della commissione intersindacale versato in atti dalla stessa ricorrente.

Il secondo motivo è dichiarato infondato oltre che inammissibile, perché incentrato sugli aspetti vincolati del contratto budget e non sui decreti regionali di quantificazione degli aggregati. Il Collegio richiama la sentenza TAR Catania n. 2293 del 2024 e ricostruisce il sistema bifasico: alla Regione spetta determinare il budget complessivo e ripartirlo tra le aziende; a queste ultime spetta contrattare con le strutture private il volume massimo di prestazioni e il corrispettivo, entro i limiti invalicabili dei tetti di spesa e del fabbisogno accertato.

La fase di contrattazione, si legge, non è assimilabile a una libera contrattazione di mercato, ma alla ripartizione delle risorse disponibili secondo i criteri regionali. Ne deriva che non rientra nei poteri dell’azienda discostarsi dalle direttive per assegnare budget maggiorati o personalizzati (richiamati C.G.A. n. 438 del 2023 e TAR Catania n. 953 del 2024; nonché Cons. Stato n. 7619 del 2023).

Quanto al terzo motivo, concernente l’uso del fondo perequativo, il Collegio lo ritiene infondato, perché tale uso è espressione di ampia discrezionalità ed è funzionale a porre fine a cause pendenti ed evitare maggiori esborsi (TAR Catania n. 876 del 2024). L’istanza istruttoria, di carattere esplorativo, non è accolta per la manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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