Ottemperanza al giudicato e Carta del docente: nomina del commissario ad acta in caso di inerzia dell’Amministrazione (TAR Marche n. 829 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative somme costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Il ricorso è procedibile qualora sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. In assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione, che si sia costituita solo formalmente, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna un termine per l’adempimento, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece rigettata ove non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a fruire del beneficio economico di cui alla Carta del docente e che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere le somme indicate per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, una volta passata in giudicato, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, lamentando l’inadempimento e chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta e condanna al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria meramente formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando come tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso fosse decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Ha inoltre accertato la formazione del giudicato sulla sentenza, come da attestazione della cancelleria del Tribunale prodotta in atti.
Nel merito, il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguito il titolo. L’Amministrazione, costituendosi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente presso il Ministero, precisando che lo stesso sarà investito solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, con ogni potere necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato.
Il TAR ha invece rigettato la domanda di indennizzo da ottemperanza, non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, in ragione della non controversa sussistenza dell’inadempimento, richiamando a sostegno la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
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Nota della Redazione
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