Vincolo urbanistico conformativo se il privato può realizzare l’opera anche senza mercato (Cons. Stato n. 9729 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo urbanistico che destina un’area a servizi pubblici ha natura conformativa, e non espropriativa, quando lo strumento di pianificazione consente al privato di realizzare l’opera anche in alternativa all’espropriazione. Ai fini della qualificazione non occorre verificare se l’opera sia collocabile sul mercato, né indagare le condizioni concrete di domanda e offerta. I vincoli di piano operano per definizione in via astratta e devono garantire un assetto normativo stabile nel tempo; un accertamento legato al mercato introdurrebbe un elemento di incertezza incompatibile con tale funzione. Il privato che lamenti l’illegittimità del vincolo ha l’onere di allegare e provare in modo specifico le proprie censure, anche sul piano della proporzionalità.
Il Fatto
La società appellante, attiva nel settore tessile, è proprietaria a Prato di un immobile produttivo e di un terreno libero adiacente. Il Piano operativo comunale ha classificato quest’ultimo, in parte, come area per spazi e parcheggi pubblici, inserendolo tra i beni sottoposti a vincolo espropriativo per la realizzazione di un parcheggio.
La società ha presentato osservazione, deducendo l’indispensabilità dell’area per le uscite di emergenza e gli accessi antincendio del capannone, e chiedendo la localizzazione del parcheggio su altre aree. Il Comune ha respinto l’osservazione richiamando la persistenza dell’interesse pubblico. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, qualificando il vincolo come conformativo e giudicando congruo l’operato dell’amministrazione. La società ha proposto appello con quattro motivi, riproponendo anche la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento, espresso da ultimo da Sez. IV n. 5538 del 2025 e in precedenza da Sez. IV n. 1940 del 2022: la semplice previsione della possibilità che la destinazione a servizi pubblici sia realizzata anche da privati esclude la natura espropriativa del vincolo. L’appellante invoca l’orientamento contrario del C.G.A.R.S., secondo cui occorrerebbe verificare che l’opera possa essere collocata sul mercato. La Sezione ritiene preferibile la prima tesi: i vincoli di piano operano in via astratta e devono creare un assetto normativo tendenzialmente stabile. Subordinare la qualificazione alle condizioni del mercato introdurrebbe un elemento di incertezza, perché la risposta non sarebbe univoca né stabile nel tempo.
Nel caso concreto la possibilità di realizzazione privata sussiste: l’art. 24, comma 6, delle NTA del POC prevede, in alternativa all’esproprio, il convenzionamento con i privati, con possibilità di realizzare strutture a servizio di attività compatibili. Il motivo è quindi infondato.
Sul secondo motivo, relativo alla proporzionalità, la Corte rileva che l’appellante si è limitata ad asserire l’indispensabilità dell’area, senza nulla dedurre sulla possibilità che il Comune adibisca a parcheggio le aree limitrofe. La relazione tecnica di parte afferma la necessità delle opere senza spiegarne le ragioni, né risultano sollecitazioni dell’autorità competente. Il motivo è infondato in fatto.
Sul terzo motivo, il Collegio richiama Sez. IV n. 4729 del 2025 e Sez. IV n. 3435 del 2015: le osservazioni dei privati costituiscono semplici apporti collaborativi e il loro rigetto non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali. Il confronto vi è stato.
Sul quarto motivo, il certificato di destinazione urbanistica si esprime in termini dubitativi e si riferisce alla versione adottata del piano, suscettibile di modifica in sede di approvazione: un’affermazione perplessa non può ingenerare affidamento. Respinta la domanda di annullamento, cade anche quella risarcitoria, priva di prova: l’onere probatorio non si assolve con la mera richiesta di c.t.u., come affermato da Cass. civ. Sez. III n. 8498 del 2025. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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