Casa mobile con connessione stabile alle reti richiede titolo edilizio (C.G.A.R.S. n. 719 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della distinzione tra opera precaria, non soggetta a titolo abilitativo, e nuova costruzione, la giurisprudenza amministrativa adotta il criterio funzionale e non quello meramente strutturale: rileva la destinazione dell’opera a soddisfare esigenze non temporanee. Tuttavia, anche sul piano funzionale, la trasformazione stabile del suolo deve essere provata con elementi concreti, individuati essenzialmente nella stabile connessione alla rete idrica o fognaria, o in un sistema equivalente. In assenza di tali riscontri, l’ordine di demolizione che presupponga una trasformazione permanente dell’area inedificata è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. Ne deriva l’illegittimità derivata dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione dell’area.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di un lotto di terreno in zona G5.2 del PRG, comunicava al Comune la sosta momentanea di una casa mobile sul proprio fondo. Il Comune ingiungeva la demolizione delle opere abusive con ordinanza poi notificata, sul presupposto che l’opera non fosse assentibile. Seguiva un accertamento di inottemperanza all’ordine, con relativo verbale della Polizia Municipale.
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. L’interessata proponeva appello, censurando la sentenza per violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, per l’inapplicabilità in Sicilia del d.P.R. n. 380/2001, per difetto di motivazione e istruttoria sull’individuazione dell’illecito edilizio e per travisamento dei fatti. L’Amministrazione non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo e su di esso incentra la decisione. Il punto dirimente è la qualificazione dell’opera: la casa mobile integra una opera precaria o una nuova costruzione soggetta a titolo edilizio? Il provvedimento impugnato non offre alcuna valutazione riferita al caso concreto, poiché non risulta provato alcun collegamento stabile con le tubature idrauliche, le fognature o le fosse a tenuta.
Il C.G.A.R.S. richiama l’orientamento secondo cui la distinzione tra opera precaria e nuova costruzione si fonda su due criteri discretivi: quello strutturale, per cui è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo, e quello funzionale, per cui è precario ciò che soddisfa un’esigenza temporanea. La giurisprudenza è concorde nel privilegiare il criterio funzionale: un’opera può non essere infissa al suolo, ma se è realizzata per esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie (Cons. Stato, Sez. V, n. 1776 del 2013).
Occorre quindi un titolo edilizio per tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, comportando la trasformazione permanente del suolo inedificato (Cons. Stato, Sez. VII, n. 10847 del 2022).
Il Collegio compie un passaggio ulteriore. Anche sotto il profilo funzionale è necessario attingere a elementi concreti, idonei a comprovare una stabile trasformazione dell’area e la sua adibizione a funzione permanente. Tali elementi vengono individuati essenzialmente nella stabile connessione alla rete idrica o fognaria, o in un sistema equivalente come il pozzo a tenuta. Di tali riscontri l’ordine di demolizione e il presupposto accertamento non danno conto, non essendo individuabile una motivazione idonea a comprovare la trasformazione strutturale o funzionale, a fronte della documentazione prodotta dall’istante.
Da tali conclusioni discende la fondatezza anche del dedotto vizio di partecipazione, in senso contrario a quanto ritenuto dal primo giudice. Assorbiti gli ulteriori motivi, il Collegio dichiara l’illegittimità derivata dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione, quest’ultima viziata anche per violazione del principio di proporzionalità. L’appello è accolto e i provvedimenti gravati sono annullati, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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