Vincolo culturale su complesso militare: motivazione necessaria per le aree libere (Cons. Stato n. 6332 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 è connotato da ampia discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le valutazioni dell’Amministrazione sono sindacabili solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o di motivazione. Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma verifica se l’opzione prescelta rientri nella gamma delle risposte plausibili alla luce delle scienze rilevanti. Il cambio di destinazione d’uso e lo stato di abbandono del bene non ostano di per sé al vincolo, salvo che ne compromettano concretamente la conservazione. Per le aree non edificate comprese nel provvedimento è invece necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico, non surrogabile dal generico riferimento a un progetto di riqualificazione.
Il Fatto
Il Comune di Paulilatino, proprietario di un complesso immobiliare denominato “Ex casermette militari”, risalente ai primi anni Quaranta, ha chiesto ai competenti uffici ministeriali la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004. La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, con decreto del 21 luglio 2022, ha dichiarato di interesse culturale storico-artistico il complesso, includendo sia i fabbricati sia alcune aree libere. Il Comune ha impugnato l’atto e la relazione storico-artistica davanti al TAR Sardegna, che con la sentenza n. 1011 del 2023 ha respinto il ricorso.
Il Comune ha proposto appello, censurando l’erronea applicazione dei limiti al sindacato sulla discrezionalità tecnica, l’asserita mancanza di collegamento dei manufatti trasformati con l’originario impianto e l’assenza di motivazione in ordine al vincolo sulle particelle non edificate.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce in via preliminare il perimetro del sindacato. Il potere esercitato ha natura di discrezionalità tecnica: le valutazioni fondate su cognizioni specialistiche, storicamente e architettonicamente opinabili, sono sindacabili nei soli limiti della ragionevolezza, logicità, coerenza e completezza, oltre che per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Il giudice non risponde alla domanda se condivida la scelta dell’Amministrazione, ma se quest’ultima sia plausibile e non manifestamente illogica.
Applicando tali criteri, il Collegio ritiene le valutazioni ministeriali pienamente plausibili quanto ai fabbricati da 1 a 6 e da 14 a 16. La relazione storico-artistica, che costituisce la motivazione per relationem del provvedimento, evidenzia le caratteristiche costruttive tipiche dell’architettura specialistica del periodo e la permanenza del bene in proprietà pubblica. La Corte precisa che il cambio di destinazione d’uso può essere vietato solo se concretamente incompatibile con la tutela, e che l’eventuale stato di abbandono non osta al vincolo, potendo un manufatto degradato ma recuperabile costituire oggetto di tutela, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 1245 del 2024.
L’appello è invece accolto con riguardo alle aree non edificate: l’ex galoppatoio, la strada interna e le aree di pertinenza. Per tali porzioni manca del tutto la motivazione sull’interesse pubblico al vincolo. Il richiamo all’intenzione dell’Amministrazione di realizzare un progetto di riqualificazione non surroga l’onere motivazionale, trattandosi di mera intenzione priva di specificazione concreta.
Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, il parziale accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del decreto ministeriale limitatamente alle particelle indicate. Il Collegio precisa che l’Amministrazione potrà riesercitare il potere, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, motivando congruamente la verifica. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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